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n.15 settembre 2014
L’introduzione del conto
energia termico con il
decreto legislativo 28
del 3 marzo 2011 e il
successivo decreto
attuativo del 28.12.12,
è stato a lungo richiesto
dalle aziende del settore.
È stato portato avanti
come la migliore soluzione
per l’incentivazione delle
rinnovabili termiche, che
erano state per troppo
tempo trascurate pur
essendo quelle con il
miglior rapporto costo-
efficacia per il contenimento
delle emissioni.
La sovrapposizione
di altri incentivi alle
medesime tecnologie,
anche con meccanismi
diversi ha, invece, distorto
parzialmente l’effetto
propulsivo che si proponeva
il provvedimento.
Ricordiamo brevemente gli
estremi del provvedimento
nato per istituire un regime
specifico di interventi
di piccole dimensioni
per la produzione di
energia termica e per
l’efficienza energetica.
La gestione operativa
del conto è affidata
al GSE che provvede
sia all’assegnazione
che all’erogazione ed
eventualmente alla
revoca degli incentivi.
Il GSE diventa quindi
l’unico soggetto attuatore
dell’incentivazione
con anche obblighi di
reportistica del meccanismo
rispetto al legislatore e di
controllore degli interventi
incentivati.
Le categorie d’intervento
Il legislatore ha predisposto
due categorie di
interventi in modo
da differenziare tra i
soggetti beneficiari,
siano la Pubblica
Amministrazione
o soggetti privati.
Per gli “interventi
di incremento
dell’efficienza
energetica” si tratta
delle seguenti
categorie:
1.A isolamento
termico di superfici opache;
1.B sostituzione di chiusure
trasparenti e infissi;
1.C sostituzione di impianti
di riscaldamento tradizionali
con nuovi a condensazione;
1.D installazione di
sistemi di schermatura
e/o di ombreggiamento di
chiusure trasparenti
Per gli “interventi di piccole
dimensioni di produzione
di energia termica da fonti
rinnovabili o da sistemi ad
alta efficienza” si tratta di:
2.A promozione della
sostituzione di impianti
tradizionali con nuovi a
pompa di calore, elettriche
o a gas, utilizzanti energia
aerotermica, idrotermia o
geotermica;
2.B sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale
per serre o fabbricati rurali
con nuovi alimentati a
biomassa;
2.C installazione di
collettori solari termici,
anche abbinati a sistemi di
solar cooling;
2.D sostituzione di
scaldacqua elettrici con
scaldacqua a pompa di
calore.
Il contributo è proporzionale
alle ‘dimensioni’
dell’intervento in termini di
potenza producibile e non
è dato rispetto alla effettiva
quantità di energia termica
prodotta: questa soluzione
è forzata dalla mancanza
di meccanismi standard per
la misurazione dell’energia
prodotta come invece
avviene, ad esempio,
per l’energia prodotta dal
fotovoltaico.
A fine 2013 si stimava
una presenza di 2,5-3 GW
complessivi di impianti
solari termici in Italia,
pochissimi rispetto a paesi
molto più virtuosi come
Austria e Germania, solo
per citare paesi più a nord
dell’Italia. Per l’efficienza
energetica, interventi
categoria 1, gli unici
beneficiari previsti sono
i soggetti della Pubblica
Amministrazione in quanto
sono interventi onerosi
che vanno principalmente
applicati all’involucro
dell’edificio. Per la
categoria 2, invece, sono
ammessi anche i soggetti
privati. Per gli interventi
di tipo 1 si ha diritto a un
contributo pari al 40% della
spesa ammissibile, per gli
interventi del secondo tipo,
invece, si fa riferimento
a taglia e producibilità
del generatore con una
tabella per stabilire la
valorizzazione dell’energia.
Secondo il livello di
emissioni inquinanti si
possono avere delle
premialità (+20% o +50%) a
seconda dei casi.
Il meccanismo del conto
termico è oltremodo
vincolante in quanto
prevede un contratto
diretto tra il soggetto
responsabile e il GSE. Il
soggetto responsabile è
colui che ha sostenuto le
spese dell’intervento e ha
presentato l’istanza per
il riconoscimento degli
incentivi.
L’innovazione, rispetto ad
un conto energia classico, è
che il soggetto responsabile
può essere anche una
società di servizi energetici,
ovvero una ESCo che
stipula con i soggetti
ammessi al finanziamento,
ad esempio la pubblica
amministrazione, un
contratto di finanziamento
tramite terzi, ovvero un
contratto di servizio energia
o di rendimento energetico
(Energy Performance
Contract - EPC).
Modalità di accesso agli
incentivi
Il Conto Termico prevede
FOCUS
Figura 1 - Confronto del PBT dati da diversi tipi di incentivi nel caso di installazione di pompe
di calore e impianti solari termici nel settore residenziale [Fonte: Politecnico di Milano, 2013]