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n.11 settembre 2013
indicatori di biodiversità sono
pertinenti per tutti i settori/
le organizzazioni (è l’analisi
ambientale che deve indicare i
fattori pertinenti). Viene anche
chiarito che l’organizzazione
deve tenere conto non soltanto
degli impatti locali, ma anche più
in generale degli impatti diretti
e indiretti sulla biodiversità
(ad esempio l’estrazione
delle materie prime, appalti/
catena di approvvigionamento,
produzione e prodotto, trasporti
e logistica, commercializzazione
e comunicazione).
Emissioni
Da Regolamento è prevista la
misura dei seguenti indicatori:
a) emissioni totali annue di gas
a effetto serra (CO
2
, CH
4
, N
2
O,
HFC, PFC, SF6), espresse in
tonnellate di CO
2
e; b) emissioni
totali annue nell’atmosfera
(tra cui almeno le emissioni di
SO
2
, NO
x
, PM), espresse in
kg o tonnellate; viene chiarito
che le organizzazioni devono
tenere conto dei pertinenti
obblighi normativi esistenti (ad
esempio Dir. Emission trading).
Per le aziende non soggette a
vincoli normativi in tal senso
è auspicabile l’applicazione di
metodologie europee comuni,
riconosciute a livello globale o
a livello nazionale/regionale.
Infine, le linee guida consigliano
di riferire in merito alle emissioni
significative indirette di gas
a effetto serra, se possibile
separatamente dalle emissioni
dirette.
Con riferimento al dato di
produzione, le linee guida non
introducono alcun elemento
di novità ribadendo quanto
riportato nel Regolamento
Emas, mentre affrontano
il tema della flessibilità
nell’identificazione degli
indicatori. In particolare,
vengono richiamate le principali
funzioni degli indicatori chiave
di prestazioni in base al
punto C.1 dell’allegato IV di
Emas (fornire una valutazione
accurata delle prestazioni
ambientali; essere comprensibili
e privi di ambiguità; consentire
la comparazione da un anno
all’altro per valutare l’andamento
delle prestazioni ambientali;
consentire confronti con i
parametri di riferimento a livello
settoriale, nazionale o regionale,
come opportuno; consentire
eventualmente confronti con
gli obblighi regolamentari)
affermando che esiste
comunque una certa flessibilità
nell’utilizzo degli indicatori se
ciò contribuisce all’adempimento
della loro funzione.
Vengono nel seguito riportati in
sintesi gli elementi di flessibilità
identificati nelle linee guida:
-
condizioni per il ricorso alla
clausola sulla riservatezza
:
l’organizzazione può essere
autorizzata a indicizzare
le informazioni rispetto,
ad esempio, a un anno di
riferimento quando l’utilizzo di
un indicatore può rivelare dati
sensibili che consentirebbero
a un concorrente di calcolare il
prezzo medio di produzione;
-
condizioni per non riferire
in merito a uno specifico
indicatore chiave
: se
un’organizzazione ritiene
che uno o più degli indicatori
chiave non siano correlati ai
propri aspetti ambientali diretti
significativi, può non riferire
in merito ai predetti indicatori,
fornendo una motivazione in
relazione ai risultati della sua
analisi ambientale che, per
favorire la trasparenza, dovrà
essere riportata anche nella
dichiarazione ambientale;
-
condizioni per riferire
utilizzando un altro indicatore
(A/B) invece di uno specifico
indicatore chiave
: se
un’organizzazione decide di non
riferire per uno o più indicatori
specifici, ma ne sceglie un altro,
dovrà giustificarlo in relazione
alle risultanze dell’analisi
ambientale, dimostrando in
che modo l’opzione scelta
può favorire una più precisa
definizione della prestazione
pertinente. Per questo specifico
provvedimento, si deve
tenere conto del documento
di riferimento settoriale Emas,
se disponibile (ad esempio
invece del ‘numero di addetti’,
un servizio di ricettività turistica
potrebbe optare per ‘notti per
ospite’, una scuola potrebbe
scegliere ‘numero di alunni’,
un’organizzazione che operi
nel settore dei rifiuti potrebbe
utilizzare ‘quantità di rifiuti gestiti
in tonnellate’, e un ospedale
potrebbe preferire ‘numero di
pazienti ricoverati almeno per
una notte’);
-
condizioni per l’utilizzo di altri
elementi nell’espressione del
dato A per il consumo e del
dato B per la produzione, oltre
agli specifici indicatori chiave
: è
previsto che un’organizzazione
possa utilizzare anche altri
elementi per esprimere
l’impatto/il consumo totale
annuo in un determinato settore
e la produzione totale annua
(ad esempio un’organizzazione
di servizi potrebbe decidere di
utilizzare come misura della
produzione (B) il ‘numero
di addetti’ per la propria
componente amministrativa
e una misura diversa della
produzione per il servizio
specifico erogato);
-
unità di misura
: se quelle
indicate nell’allegato IV di Emas
non riflettono chiaramente
le prestazioni ambientali di
un’organizzazione né forniscono
un’immagine chiara ai fini
della comunicazione, si può
ricorrere ad alternative, purché
l’organizzazione lo giustifichi
e fatta salva la possibilità di
convertire le unità in quelle
specificate nel regolamento (è
ritenuto opportuno aggiungere
una nota a piè pagina con la
conversione);
-
valute diverse dall’euro
connesse al valore aggiunto
lordo o al fatturato totale annuo
:
benché Emas faccia riferimento
a “milioni di EUR” come misura
della produzione per il valore
aggiunto lordo, le organizzazioni
che non appartengono
all’Eurozona possono utilizzare
la propria valuta nazionale.
Da ultimo si evidenzia
che le linee guida, con
riferimento agli ‘altri indicatori
pertinenti di prestazioni
ambientali’, asseriscono
che l’organizzazione deve
riferire in merito alla propria
prestazione anche secondo altri
indicatori pertinenti se questi
sono menzionati nell’analisi
ambientale, mentre con
riferimento alla ‘Responsabilità
locale’, sottolineano che tutte
le organizzazioni registrate
Emas devono riferire sugli
indicatori chiave a livello di
sito. Inoltre, viene evidenziato
che si deve tenere conto del
fatto che è possibile realizzare
i miglioramenti in corso nei siti
permanenti, ma non nei siti
temporanei (qualora si sollevi la
questione, lo si deve dichiarare
nell’analisi ambientale) e che
esiste la possibilità di attuare
misure alternative, tra cui per
esempio l’uso di indicatori
qualitativi.
Infine, si segnala che il
documento riporta alcuni esempi
di indicatori chiave per le
organizzazioni appartenenti alla
pubblica amministrazione e al
settore produttivo, per i quali si
rimanda al testo della decisione.
Conclusioni
Benché le linee guida
recentemente pubblicate
ben definiscono il contesto
applicativo di Emas e risultano
uno strumento utile, soprattutto
per i non addetti ai lavori, per
l’implementazione del sistema,
un migliore coordinamento con i
contenuti delle precedenti linee
guida ad Emas (Racc. 2001/680/
CE [7] e Racc. 2003/532/CE
[8]), sarebbe stato auspicabile.
Con specifico riferimento alla
parte dedicata agli indicatori
chiave, la Dec.2013/131/Ue
pur riportando molte indicazioni
aggiuntive rispetto a quanto
contenuto nel Reg. 1221/2009
CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE