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scarti. La registrazione dei rifiuti
prodotti, la tracciabilità in fase
di movimentazione, così come
le autorizzazioni necessarie per
svolgere le attività di trasporto,
commercio, trattamento di rifiuti
e intermediazione di servizi
di recupero o di trattamento
costituiscono un complesso
sistema di elementi di garanzia
per la collettività.
Il ‘non rifiuto’ deve essere
unprodotto
La necessità di tali elementi
di garanzia, però, vienemeno
quando, come esito di un
processo di recupero di rifiuti
messo in atto conmodalità
predefinite in un impianto
debitamente autorizzato, si
giunge a ottenere unmateriale,
una sostanza o un oggetto in
tutto e per tutto conforme ai
requisiti minimi previsti da tutte
le norme cogenti applicabili ai
prodotti.
In altri termini, la cessazione
della qualifica di rifiuto si
deve poter avere solo ed
esclusivamente nel caso in
cui al termine del trattamento
di recupero
si generi un prodotto con
caratteristiche tali da escludere,
o da renderemolto remota, la
possibilità che talemateriale o
oggetto sia abbandonato.
Questa è la portata innovativa
della nozione di End ofWaste,
così come di quella, per questo
aspetto assolutamente analoga,
di sottoprodotto: unmateriale,
una sostanza o un oggetto non
sono rifiuti, e conseguentemente
non necessitano dell’insieme di
vincoli finalizzati a garantirne una
corretta gestione, soltanto se
possono essere ritenuti a tutti gli
effetti dei ‘prodotti’ domandati, qui
e ora, dal mercato.
Il processodi recupero
e i suoi risultati
Aquesto proposito è necessario
affermare che il termine ‘End
ofWaste’ indica quegli specifici
processi di recupero che sono
in grado di trasformare rifiuti
in prodotti, e in nessunmodo,
invece, i materiali, le sostanze o
gli oggetti ottenuti al termine del
trattamento. Quando si sostiene
che il gestore di un impianto di
recupero si
configurerebbe come ‘produttore
di end of waste’ (1), oppure
che end of waste sarebbe il
“termine che ha sostituito,
nell’ordinamento italiano,
quello più noto di ‘MPS’ o
materie prime secondarie”(2),
evidentemente si utilizza in
modo improprio questa nozione,
scambiando il vocabolo che
indica il processo di cessazione
della qualifica di rifiuto con il
risultato del processo, che deve
necessariamente essere un
prodotto.
Le condizioni
per la cessazione
dellaqualificadi rifiuto
Le condizioni che devono essere
al contempo soddisfatte, ex art.
6 dellaDirettiva 2008/98/CE e
art. 184-ter del DLgs 152/2006,
per consentire il verificarsi della
cessazione della qualifica di
rifiuto al termine del trattamento
di recupero avvalorano l’ipotesi
interpretativa proposta.
La prima condizione, “a)
La sostanza o l’oggetto è
comunemente utilizzato per
scopi specifici”, sancisce
che la possibilità d’impiego
degli output dei processi
di recupero deve essere
attuale, non semplicemente
potenziale. Materiali, sostanze
e oggetti devono poter essere
‘comunemente’ - quindi
generalmente, di solito - utilizzati
per ‘scopi specifici’, pertanto
in ambiti applicativi noti e
preventivamente individuati.
Dettoaltrimenti: si deve trattaredi
prodotti diffusi e atti ad assolvere
funzioni conosciute e definite.
Ragionando a contrario: lamera
delineazione di un ipotetico
reimpiego non dà garanzie
sufficienti a escludere alcunché
dall’ambito di applicazione della
normativa sui rifiuti.
La seconda condizione, “b) esiste
unmercato o una domanda per
tale sostanza od oggetto”, è auto
esplicativa.
L’esistenza di unmercato o di
una domanda dimostra che il
bene derivante dal processo
di recupero difficilmente
sarà abbandonato o smaltito
illegalmente perché è ritenuto
utile da una pluralità di soggetti
disposti ad acquistarlo.
Anche la terza condizione, “c)
la sostanza o l’oggetto soddisfa
i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispetta la normativa e
gli standard esistenti applicabili
ai prodotti”, ribadisce sia la
necessità che gli output delle
operazioni di recupero abbiano
caratteristiche predeterminate
(rispettino requisiti tecnici) e
siano in grado di garantire le
prestazioni richieste in concrete
condizioni di utilizzo o di
consumo (scopi specifici) sia
che siano pienamente conformi
tanto alla legislazione cogente
applicabile (caratteristiche
minime irrinunciabili di qualità o
prestazione, tra le quali anche
quelle volte ad assicurare
la compatibilità ambientale,
la salubrità, la sicurezza, il
risparmio energetico) quanto
alle norme tecniche (standard)
(1) PaolaFicco, ClaudioRispoli, Produttori, comegestire i rifiuti speciali, Milano, Edizioni
Ambiente, 2011, p. 16
(2) FiseUnireeFondazioneper loSviluppoSostenibile, L’Italiadel riciclo2013, parte2 -
Regolamenti EndOfWaste, p. 21
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n.13marzo 2014
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