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n.14maggio2014
ENDOFWASTE
relative a quel genere di beni
(e altrettanto finalizzate a
garantire la prestazione di un
prodotto in un determinato
contesto applicativo). L’ultima
condizione, “d) l’utilizzo della
sostanza o dell’oggetto non
porterà a impatti complessivi
negativi sull’ambiente o sulla
salute umana, da un lato -
in linea con quanto si è in
precedenza esposto - ripropone
la necessità che il risultato del
processo di recupero del rifiuto
offra in fase d’uso le garanzie
ritenute irrinunciabili per
assicurare la tutela della salute
e dell’ambiente, dall’altro con
la sua indeterminatezza (non
porterà a impatti complessivi
negativi sull’ambiente o
sulla salute umana) provoca
rilevanti problemi applicativi.
Quali impatti ambientali o
rischi per la salute sono
da ritenersi tollerabili?È
necessario escludere ex ante
che l’utilizzo porterà a impatti
negativi significativi oppure
ad un qualsivoglia tipo di
impatto negativo di qualunque
entità?Sotto questo profilo è
senz’altro da ritenersi preferibile
la precedente formulazione
della norma, sia pur riferita alle
condizioni necessarie per la
sussistenza dei sottoprodotti
(art. 183, comma 1, lettera p)
DLgs 152/2006). Prima delle
modifiche
introdotte dal DLgs 205/2010,
infatti, la condizione citata era
la seguente: [è necessario
che i sottoprodotti] “soddisfino
requisiti merceologici e di qualità
ambientale idonei a garantire
che il loro impiego non dia
luogo ad emissioni e ad impatti
ambientali qualitativamente e
quantitativamente diversi da
quelli autorizzati per l’impianto
dove sono destinati ad essere
utilizzati”. Questa formulazione,
a differenza dell’attuale, rendeva
oggettivamente determinabile se
gli impatti complessivi negativi
sull’ambiente o sulla salute
umana fossero da ritenersi
tollerati omeno.
Dallematerie secondarie
ai prodotti
Tertium non datur, per evitare
qualsiasi possibilità di elusione
della normativa sui rifiuti si deve
giungere quanto prima a bandire
dall’ordinamento giuridico
nozioni quali quelle di ‘materie
prime secondarie’, ‘materie
secondarie’, ‘materiali secondari’
situate in un’area grigia
collocata tra rifiuti e prodotti.
Le ‘materie secondarie’, infatti,
nell’ordinamento nazionale si
configuravano come prodotti
sub conditione: nel caso in cui
non venissero effettivamente
e oggettivamente impiegate
ritornavano a dover essere
qualificate come rifiuti.
Meglio, allora, optare con
decisione in favore del
nuovo criterio: non è
più rifiuto solo ciò che è
oggettivamente divenuto
un prodotto.
I regolamenti comunitari
sull’EOW
Il Regolamento (UE) N.
333/2011 del 31marzo 2011
ha introdotto il primo insieme
di criteri comunitari relativo alla
cessazione della qualifica di
rifiuto dei rottami di ferro, acciaio
e alluminio, inclusi i rottami di
leghe di alluminio. In seguito
sono stati definiti il Regolamento
(UE) N. 1179/2012 del 10
dicembre 2012 sui rottami di
vetro e il Regolamento (UE) N.
715/2013 del 25 luglio 2013 sui
rottami di rame.
Il rispetto dei criteri contenuti
nei regolamenti citati consente
di dimostrare la sussistenza
delle condizioni che consentono
a un processo di recupero di
rifiuti di giungere a trasformare
un rifiuto in un prodotto. I criteri
costituiscono quindi prescrizioni
dettagliate volte ad assicurare
che determinate operazioni
di recupero conducano
effettivamente alla generazione
di prodotti e non di altre tipologie
di rifiuti, sia pur più facilmente
trasformabili inprodotti mediante
successivi trattamenti.
I criteri in primo luogo
stabiliscono quali rifiuti
possono essere utilizzati come
materiale dell’operazione di
recupero e quali, invece, non
possono essere impiegati
perché comprometterebbero,
o rischierebbero di
compromettere, le
caratteristiche dei prodotti che
l’impianto intende generare.
In termini generali, i regolamenti:
- impediscono in via generale
l’utilizzo di rifiuti pericolosi
per alimentare il processo di
recupero, consentendolo solo
nel caso in cui si dimostri di aver
applicatometodi di trattamento
e tecniche (definiti nel
regolamento) atti ad eliminare
tutte le caratteristiche di pericolo
dei materiali in ingresso;
- impongono obblighi minimi
di monitoraggio, quali controlli
di accettazione di tutti i rifiuti
pervenuti e dei documenti che
li accompagnano effettuati
da personale qualificato,
classificazione delle partite di
materiali, analisi periodiche
per determinare la quantità
di materiali estranei presenti,
monitoraggio della radioattività
dei metalli;
- prescrivono l’impiego di
determinati processi e tecniche
di trattamento, per esempio
la separazione alla fonte dei
rifiuti, il trattamento preliminare
volto alla selezione delle
diverse tipologie, la rimozione
preliminare dei materiali
estranei, l’effettuazione
dei trattamenti meccanici
(quali taglio, cesoiatura,
frantumazione o granulazione;
selezione, separazione, pulizia,
disinquinamento, svuotamento)
necessari per preparare i rottami
al loro utilizzo finale direttamente
Fonte: ConsorzioRicrea
Fonte: ConsorzioRicrea
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