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negli impianti che li utilizzeranno
in sostituzione dellematerie
prime convenzionali;
- definiscono la qualità dei
materiali ottenuti dall’operazione
di recupero, che devono in ogni
caso poter essere utilizzati
direttamente nella produzione
di sostanze o oggetti metallici
nelle acciaierie e nelle fonderie
o di prodotti in vetro nelle
vetrerie;
- prescrivono il rilascio di una
dichiarazione di conformità;
- impongono l’applicazione di
un sistema di gestione della
qualità allo scopo di assicurare
la conformità alle prescrizioni
dei regolamenti. In particolare,
tale sistema deve prevedere
una serie di procedimenti
documentati riguardanti
ciascuno dei seguenti aspetti:
a) controllo di accettazione dei
rifiuti utilizzati comemateriale
dell’operazione di recupero,
b) monitoraggio dei processi e
delle tecniche di trattamento,
c) monitoraggio della qualità
dei rottami metallici ottenuti
dall’operazione di recupero
(che comprenda anche
campionamento e analisi),
d) efficacia del monitoraggio
delle radiazioni (per i rottami
metallici), e) osservazioni dei
clienti sulla qualità dei materiali
ottenuti, f) registrazione dei
risultati dei controlli effettuati, g)
revisione emiglioramento
del sistema di gestione
della qualità, h) formazione
del personale;
impongono la verifica,
“effettuata [ogni tre anni] da
un organismo preposto alla
valutazione della conformità
di cui al regolamento (CE) n.
765/2008 […] che sia stato
riconosciuto a norma di detto
regolamento, o da qualsiasi
altro verificatore ambientale di
cui all’articolo 2, paragrafo 20,
lettera b), del regolamento (CE)
n. 1221/2009 (Emas)”, che il
sistema di gestione della qualità
soddisfi le disposizioni dello
specifico regolamento.
I criteri nazionali
Il decretoministeriale14
febbraio2013, n. 22 costituisce
al momento l’unicadisposizione
italiana sulla cessazionedella
qualificadi rifiuto. Lanorma
è finalizzataadisciplinare la
cessazionedellaqualificadi
rifiutodi determinate tipologie
di combustibili solidi secondari
(CSS). Deveessere ricordato,
infatti, che il CSS, pur essendo
un combustibilederivatodai
rifiuti, èqualificato come rifiuto
epuòessereutilizzato solo in
impianti di recuperoautorizzati.
Laparticolaritàdi questa
disposizioneèquindi datadal
fatto che l’input del processodi
recupero chedarà luogoal ‘CSS-
Combustibile’, definito come “il
sottolottodi combustibile solido
secondario (CSS) per il quale
risultaemessaunadichiarazione
di conformità”, èa sua voltaun
materialeottenutoa seguitodi un
trattamentodi recupero chenon
è stato ingradodi trasformare
il rifiuto inprodotto,ma si è
limitatoa creare le condizioni
necessarieaffinché ciòpotesse
eventualmenteavvenire inun
secondoprocessodi trattamento
di rifiuti. Il decretoministeriale
segue in lineadi massima
l’impostazionedei regolamenti
comunitari,maprevede specifici
obblighi di dichiarazioneannuale
eprescrizioni aggiuntivemolto
articolate inmateriadi deposito
emovimentazionepresso
il produttoree l’utilizzatore,
di trasportoedi impiegodel
CSS-Combustibile. Sembra,
dunque, che (analogamentea
quanto inpassatoavvenivaper
le ‘materieprime secondarie’) il
raggiungimentodegli standard
qualitativi prescritti per i prodotti
non sia sufficientea liberare il
CSS-Combustibileda vincoli
simili aquelli previsti per la
gestionedei rifiuti. Che si
sia ritornati alla tradizionale
impostazione secondo la
quale ciò chedovrebbeessere
diventato un non-rifiuto sia
rimasto invece un non-prodotto?
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