Energia_Ambiente_13 - page 16

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END OF WASTE
emanato il DM 22/2013 sul
combustibile solido secondario
derivante da rifiuti (cfr. art. 184
ter, comma 3 DLgs 152/2006).
Naturalmente, per l’’effetto
ghigliottina’ derivante dalla
progressiva emanazione della
regolamentazione unionale
(sono attualmente in corso i
lavori sulla carta, sul granulato
e polverino di gomma, sui rifiuti
biodegradabili e compostabili),
va verificata di volta in volta la
compatibilità delle disposizioni
nazionali con quelle europee.
Sussistono inoltre margini
di sopravvivenza della
discrezionalità della Pubblica
Amministrazione in ambito
autorizzativo, giusto disposto
dall’articolo 9-bis, lett. a) e b)
decreto-legge n. 172/08.
Secondo alcuni commentatori
(Fimiani), la salvaguardia dei
criteri di cessazione della
qualifica di rifiuto definiti
nelle autorizzazioni in regime
ordinario vale soltanto per
le autorizzazioni rilasciate
prima dell’entrata in vigore del
DLgs 205/2010; secondo altri
(Rapporto L’Italia del Riciclo
2013 di GreenEconomy),
essa vale anche per le
nuove autorizzazioni, con
la precisazione che, se
non si tratta di rinnovo o di
recepimento di criteri di End of
Waste già recepiti in passato in
altre autorizzazioni, ma di criteri
nuovi, essi vanno notificati alla
Commissione europea.
Ad avviso di chi scrive, non
si può negare il potere della
Pubblica Amministrazione di
definire, caso per caso, criteri
End of Waste per i materiali
risultanti da cicli di recupero
autorizzati in regime ordinario e
ciò per molteplici ragioni.
Innanzitutto, tale facoltà non è
esclusa dal diritto unionale, che
anzi ammette espressamente
che il recepimento possa
avvenire, nell’ambito dello
Stato membro, anche a livello
decentrato (ovviamente nel
rispetto del quadro normativo
europeo). In secondo luogo,
non si può non prendere atto
della patologica lentezza
nella emanazione dei
decreti attuativi da parte
del Ministero dell’Ambiente,
che determina gravi vuoti
normativi (considerando che
i regolamenti unionali sono
stati emanati relativamente a
pochissime filiere e materiali),
oltre che la produzione di
norme che nascono già
vecchie in rapporto alla rapida
evoluzione della tecnologia
e delle necessità di mercato
ed in ragione dell’assenza
di una vera concertazione
con le rappresentanze dei
recuperatori e dei produttori
interessati. In terzo luogo,
non è ammissibile che gli
sbocchi del recupero di rifiuti
vengano appiattiti sul regime
semplificato di autorizzazione
(e dunque sui DM 5/2/1998
e 161/2002), che dovrebbe
anzi costituire un regime
derogatorio ed eccezionale e
non l’unica soluzione possibile
per ottenere materiali End of
Waste. Ed allora, se il problema
è davvero rappresentato dagli
obblighi di comunicazione, la
soluzione può essere quella
che essi vengano adempiuti,
in applicazione del principio
di sussidiarietà, dalle stesse
Amministrazioni che rilasciano
le autorizzazioni in regime
ordinario (sempre che esse non
richiamino standard riconosciuti
a livello internazionale, ossia
norme UNI EN e similari, nel
qual caso a nostro parere
non è necessario svolgere
alcun adempimento) oppure,
laddove esistano linee guida
nazionali non recepite a livello
ministeriale e riguardanti
materiali non normati da
standard internazionalmente
riconosciuti (come ad esempio
gli indirizzi Arpa Veneto –
Centro di coordinamento Raee
sull’utilizzo di vetro CRT),
dall’organismo che ha emanato
tali direttive.
La
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