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n.10 maggio 2013
che le Parti hanno facoltà
di chiedere motivandole
adeguatamente. Nello
stesso allegato sono
inserite anche le restrizioni
all’uso di alcuni prodotti
contenenti mercurio. In
alternativa al divieto di
fabbricazione, importazione
ed esportazione, è
stata, tuttavia, prevista
la possibilità di adottare
misure diverse e strategie
di riduzione, prevedendo
l’obbligo di comunicarle
alla Conferenza delle Parti
(COP) quantificandone i
risultati.
Esempi di prodotti
contenenti mercurio
soggetti a divieto di
fabbricazione, importazione
ed esportazione, sono le
batterie, gli interruttori
elettrici, le lampade a
fluorescenza e a vapori
di mercurio, i prodotti
cosmetici, i fitofarmaci, i
biocidi e gli strumenti di
misura non elettronici, quali
termometri, barometri e
sfigmomanometri.
Tra i prodotti soggetti a
restrizione d’uso, compare
solo l’amalgama dentale,
con una serie di misure
volte a ridurre i rilasci in
acqua e nel suolo.
La Convenzione prevede
anche il divieto di uso
del mercurio e dei suoi
composti in alcuni processi
industriali, quali la
produzione dei cloro-alcali,
a partire dal 2025, e la
produzione dell’acetaldeide,
a partire dal 2018,
nonché la restrizione
dell’uso del mercurio in
altri processi industriali,
quali la produzione del
monomero di vinil cloruro,
utilizzato per produrre
PVC, la produzione dei
metilati ed etilati di sodio e
potassio e la produzione del
poliuretano.
Estrazione artigianale dell’oro
su piccola scala
Per quanto riguarda
l’estrazione artigianale
dell’oro su piccola scala,
che come già evidenziato
rappresenta la fonte
antropogenica principale
di immissione del mercurio
nell’ambiente, si è dato un
forte segnale per ridurre e,
ove fattibile, eliminare l’uso
del mercurio in tale attività.
Più nel dettaglio, il testo
definitivo prevede che
nel caso in cui l’utilizzo
di mercurio in tale attività
diventi significativa - senza
quantificare, tuttavia,
il significato di tale
definizione - ciascuna Parte
elabori un piano di azione
nazionale, dove siano
indicati obiettivi nazionali
di riduzione, strategie e
misure da intraprendere.
Emissioni in aria e rilasci in
acqua e nel suolo
L’opzione adottata per
ridurre le emissioni di
mercurio in aria prevede
l’obbligo di applicazione
delle migliori tecniche
disponibili (BAT) e delle
migliori pratiche ambientali
(BEP) per le nuove
sorgenti, mentre per le
sorgenti esistenti prevede
l’adozione di un obiettivo di
riduzione o di valori limite di
emissione o l’applicazione
delle BAT e delle BEP.
Le linee guida sulle BAT e
sulle BEP verranno adottate
alla prima COP.
Per quanto riguarda i rilasci
in acqua e nel suolo, il testo
adottato richiede alle Parti
di identificare le principali
sorgenti di emissione e di
istituire un inventario dei
rilasci, rispettivamente
entro tre e cinque anni
dall’entrata in vigore della
Convenzione.
Viene previsto, inoltre,
che le Parti adottino,
per le sorgenti principali
identificate, un piano di
riduzione dei rilasci.
Stoccaggio sicuro per
l’ambiente delle scorte
di mercurio, mercurio
considerato rifiuto e siti
contaminati
La Convenzione rimanda
alla COP l’adozione di
linee guida sugli specifici
requisiti per lo stoccaggio
temporaneo delle scorte
di mercurio effettuato in
sicurezza, assicurando
la necessaria flessibilità per
i Paesi in Via di Sviluppo
(PVS).
Per quanto riguarda
le disposizioni inerenti
i rifiuti contenenti mercurio,
si è deciso di riferirsi ai
provvedimenti riguardanti
i movimenti transfrontalieri
dei rifiuti contenenti
mercurio previsti dalla
Convenzione di Basilea sul
controllo dei movimenti oltre
frontiera di rifiuti pericolosi
e sulla loro eliminazione per
i Paesi che sono Parti di
tale Convenzione, mentre
per le non Parti verranno
definite delle linee guida,
in modo da evitare che tali
Paesi incontrino potenziali
difficoltà nel ratificare
il nuovo strumento sul
mercurio.
La Convenzione
registra un impegno
di tutte le future Parti
contraenti ad elaborare
strategie adeguate
per l’identificazione e
la valutazione dei siti
contaminati da mercurio o
dai suoi composti nonché
ad adottare eventuali azioni
per ridurre i rischi posti da
tali siti.
Risorse finanziare, assistenza
tecnica e trasferimento
tecnologico
La negoziazione sul tipo
di strumento finanziario
da adottare o sviluppare è
stata alquanto difficile, in
quanto l’idea di partenza
era quella di creare un
nuovo strumento capace di
coordinarsi perfettamente
con tutti gli strumenti
esistenti riguardanti le
sostanze chimiche ed i
rifiuti e non utilizzarne uno
già esistente.
In definitiva, è stato optato
per la Global Environmental
Facility (GEF), lo strumento
finanziario principale
dell’Unep e sotto il quale
ricade il finanziamento di
molte altre convenzioni
internazionali, integrato da
uno specifico programma
internazionale, finanziato
su base volontaria, al fine
di sostenere l’assistenza
tecnica a favore dei PVS
nell’attuazione degli
obblighi della Convenzione.
Scambio delle informazioni tra
gli Stati ed informazione
al pubblico
Ogni Stato che aderirà
alla Convenzione dovrà
facilitare lo scambio di una
serie di informazioni con
le altre Parti tra le quali le
informazioni scientifiche,
tecniche e legali relative al
mercurio e ai suoi composti
e le informazioni sulla
riduzione dell’impiego del
mercurio e sulle immissioni
nei vari comparti ambientali.
FOCUS
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