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n.12 novembre 2013
delle emissioni e dei trasferimenti
di sostanze inquinanti, conosciuto
come registro Prtr (Pollutant
Release and Transfer Registers),
adottato nel 2003 nell’ambito
della Convenzione Unece
sull’accesso all’informazione, sulla
partecipazione del pubblico al
processo decisionale e sull’accesso
alla giustizia in materia di ambiente
(Convenzione di Aarhus, 1999),
rappresenta il primo accordo
giuridicamente vincolante su scala
internazionale, mentre il registro
europeo sulle emissioni di sostanze
inquinanti (Eper - European
Pollutant Emission Register), nato
nell’ambito della Direttiva 96/61/
CE sulla prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento,
successivamente sostituita dalla
Direttiva 2010/75/UE relativa alle
emissioni industriali, rappresenta la
prima esperienza a livello europeo
verso un vero e proprio registro
integrato delle emissioni inquinanti.
Tale esperienza si è consolidata
con la versione europea del Prtr
(E-Prtr), che ha sostituito l’Eper
migliorandolo.
Dall’Eper che conteneva
informazioni su 50 sostanze
inquinanti provenienti da 56 attività
economiche, si è passati quindi
al meglio strutturato E-Prtr che
comprende 91 sostanze inquinanti
e 65 attività economiche [7].
Vengono, infine, definite le soglie
minime di emissioni, incluse quelle
per il mercurio e composti, a partire
dalle quali i gestori hanno l’obbligo
di dichiarare le proprie emissioni
annue: aria – 10 kg/a; acqua – 1
kg/a; suolo 1 kg/a.
Di seguito è riportata una
descrizione delle principali
prescrizioni tecniche della
Convenzione di Minamata, il cui
obiettivo è la protezione della
salute umana e dell’ambiente dalle
emissioni antropiche e dai rilasci di
mercurio e dai relativi composti.
Emissioni in aria
La Convenzione dedica un
articolo specifico al controllo
e, ove possibile, alla riduzione
delle emissioni del mercurio e
dei suoi composti in atmosfera
dalle sorgenti puntiformi e in
particolare da quelle cosiddette
‘rilevanti’, ovvero appartenenti
a tipologie specifiche come,
centrali per la produzione di
energia alimentate a carbone,
caldaie industriali alimentate a
carbone, processi di fusione e di
trattamento nella produzione di
metalli non ferrosi (piombo, zinco,
rame e oro industriale), impianti di
incenerimento dei rifiuti e impianti
di produzione di clinker di cemento.
Solo per le ‘sorgenti rilevanti’ le
Parti devono adottare le misure
necessarie per controllare le
emissioni di mercurio e possono
definire un Piano Nazionale che
le contenga e che ne stabilisca i
relativi destinatari, gli obiettivi e
i risultati attesi. Ogni Parte deve
inoltre stabilire e mantenere, al
più presto e comunque non oltre
cinque anni dalla data di entrata
in vigore della Convenzione per
quello Stato, un inventario delle
emissioni delle sorgenti rilevanti.
La Convenzione differenzia quindi,
sempre all’interno delle fonti
rilevanti, gli impianti nuovi da quelli
esistenti. I primi devono adottare
le migliori tecniche disponibili (Best
Available Techniques- BAT) e le
migliori pratiche ambientali (Best
Environmental Practices - BEP) per
controllare e ridurre le emissioni di
mercurio, non appena possibile, e
comunque non oltre cinque anni
dalla data di entrata in vigore della
Convenzione per ogni Stato. Le
Parti possono utilizzare i valori
limite alle emissioni che sono
coerenti con l’applicazione delle
BAT. Per le fonti esistenti, ciascuna
delle Parti deve includere in un
Piano Nazionale e attuare una o
più misure per il controllo/riduzione
delle emissioni tra le seguenti: un
obiettivo quantificato per il controllo/
riduzione delle emissioni; opportuni
valori limite alle emissioni; l’uso
di BAT e BEP; una strategia di
controllo multi-inquinante che
apporti co-benefici nel controllo
delle emissioni di mercurio; misure
alternative per ridurre le emissioni.
Per quel che concerne i processi
di produzione in cui vengono
utilizzati il mercurio o i composti
del mercurio, la Convenzione
stabilisce che per alcuni (in
particolare, per la produzione di
cloro-soda e di acetaldeide in cui
il mercurio e i suoi composti sono
usati come catalizzatori), ciascuna
Parte non deve permettere,
l’uso del mercurio o dei suoi
composti dopo la data di ‘phase
out’ specificata in un allegato
della Convenzione. Per quel che
riguarda invece altri processi
elencati nella Convenzione, ovvero,
la produzione del cloruro di vinile,
la produzione di sodio o potassio
metilato o etilato, la produzione di
poliuretano utilizzando catalizzatori
contenenti mercurio, ciascuno
Stato deve adottare misure per
limitare l’uso del mercurio e dei suoi
composti.
Rilasci in acqua e nel suolo
Per quanto riguarda i rilasci in
acqua e nel suolo, la Convenzione
di Minamata impone alle Parti di
identificare le principali sorgenti
di emissione, entro tre anni dalla
sua entrata in vigore, che non
siano già regolamentate dagli altri
articoli della Convenzione [1]. La
Convenzione prevede, inoltre che
le Parti istituiscano un inventario
dei rilasci, entro cinque anni dalla
sua entrata in vigore, e che adottino
misure, per le sorgenti principali
identificate, atte a controllare i
rilasci, anche attraverso la stesura
di un piano di riduzione dei rilasci.
Nella predisposizione di tale piano
di riduzione si chiede di considerare
l’introduzione di valori limiti di
immissione in acqua e nel suolo,
l’utilizzo delle BAT e delle BEP e la
definizione di una strategia multi–
inquinante, che porti indirettamente
alla riduzione anche dei rilasci di
mercurio.
Relativamente alle altre misure
mirate a ridurre i rilasci di mercurio
nei vari comparti ambientali, la
Convenzione prevede il divieto di
fabbricare, importare ed esportare,
a partire dal 2018, numerosi
prodotti contenenti mercurio, al
fine di ridurre i rilasci di mercurio
nell’intero ciclo di vita dei prodotti,
ovvero durante la loro produzione, il
loro uso e il loro smaltimento [1]. La
Convenzione prevede inoltre che
3% 2% 2%
54%
18%
7%
6%
8%
1 Settore energetico
2 Produzione e
trasformazione dei metalli
3 Industria mineraria
4 Industria chimica
5 Gestione dei rifiuti e delle
acque reflue
6 Produzione e lavorazione
della carta e del legno
8 Prodotti animali e vegetali
del settore alimentare e delle
57%
17%
10%
11%
3% 2%
1 Settore energetico
2 Produzione e
trasformazione dei metalli
3 Industria mineraria
4 Industria chimica
5 Gestione dei rifiuti e delle
acque reflue
6 Produzione e lavorazione
della carta e del legno
Figura 2 - Contributo dei settori presenti in E-prtr alle emissioni in aria di
mercurio per l’UE-27 (2011) - Fonte: E-prtr
Figura 1 - Contributo dei settori presenti in E-prtr all’immissione in acqua di mercurio
per l’UE-27 (2011) - Fonte: E-PRTR
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...102
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