Schermature solari e caldaie a biomassa

Pubblicato il 21 maggio 2015

Arrivano le istruzioni per beneficiare degli ecobonus anche per schermature solari e caldaie a biomassa; a queste novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, l’Enea ha dedicato due specifiche guide, scaricabili all’Utee – Coordinamento Gestione Meccanismo Detrazioni Fiscali, che costituiscono il parere tecnico dell’Agenzia su questi interventi agevolati di riqualificazione energetica.

In particolare, l’Enea chiarisce che le schermature solari devono essere collocate a protezione di una superficie vetrata (rispetto alla quale possono essere applicate all’interno, all’esterno o integrate) e devono essere regolabili a seconda della stagione e delle condizioni meteorologiche. Le schermature devono avere inoltre una loro funzionalità “tecnica”, non possono essere liberamente montabili e smontabili dall’utente e devono avere la marcatura CE.

Per le chiusure oscuranti, come persiane, veneziane e tapparelle, vengono considerati validi tutti gli orientamenti, mentre per le schermature non in combinazione con vetrate, ad esempio le tende esterne, vengono escluse quelle posizionate su pareti esposte a nord.

Il valore massimo della detrazione per queste tipologie di interventi è di 60.000 euro (da suddividere in 10 rate annuali di pari importo), che corrisponde a un ammontare complessivo di circa 92.300 euro delle spese sostenute per unità immobiliare.

Per quanto riguarda le caldaie a biomassa, ovvero impianti per il riscaldamento invernale che bruciano materiali vegetali trasformandoli in energia termica, le novità riguardano la semplificazione dei requisiti per beneficiare delle detrazioni nel caso di sostituzione o integrazione di un impianto già in funzione o di nuova istallazione (solo però per edifici esistenti).

Nel vademecum Enea vengono elencate tutte le tipologie di impianti che possono essere installati e che devono avere un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85%. Per usufruire della detrazione fiscale occorre anche dotarsi di un attestato di rispondenza dell’impianto ai requisiti necessari, redatto da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale).

Il valore massimo della detrazione è di 30.000 euro (da suddividere in 10 rate annuali di pari importo), che corrisponde a un ammontare complessivo di circa 46.150 euro delle spese sostenute per unità immobiliare.

Per usufruire delle detrazioni fiscali del 65%, le spese per i lavori devono essere sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Salvo ulteriori proroghe, dal 2016 l’aliquota passerà al 36%.

Altre informazioni sugli ecobonus sono disponibili sul sito Enea e sul portale “Finanziaria 2015”, online dal mese di aprile e sul quale i cittadini e le imprese devono inviare la documentazione tecnica necessaria per accedere agli incentivi del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica terminati nel 2015. L’invio deve avvenire entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori.



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