Emissioni in atmosfera
Il prossimo 31 dicembre 2015 scade il termine per rinnovare le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera rilasciate nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 29 aprile 2006. È questa l’ultima tappa per il rinnovo delle autorizzazioni riconducibili al Dpr 203/88, la norma che dalla fine degli anni ’80 e sino all’aprile del 2006 ha disciplinato il regime autorizzatorio delle emissioni di impianti industriali, artigianali e di servizio.
Val la pena ricordare che il rinnovo riguarda le cosiddette autorizzazioni “ordinarie” e non le autorizzazioni in via generale acquisite per le lavorazioni definite a “ridotto inquinamento atmosferico” (Dpr 21 luglio 1991), oggi chiamate “in deroga”; queste ultime, infatti, hanno avuto scadenze diverse, disciplinate da Regioni e Province che hanno predisposto in date diverse, ormai superate, il rinnovo delle autorizzazioni in via generale.
Torniamo dunque alle autorizzazioni ordinarie e alla loro imminente scadenza. Occorre precisare che, dal 2103, le procedure si sono un poco complicate. A onor del vero l’aggettivo “complicate” potrebbe risultare blasfemo, in quanto le disposizioni del 2013 (Dpr 59/2013) sono assunte con lo scopo di semplificare le procedure: all’uopo è stata promulgata la legge 4 aprile 2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” nella cui Sezione IV si introduce, con l’art. 23, l’autorizzazione unica ambientale. Tuttavia, a parere di chi scrive, la cosiddetta semplificazione non è stata conseguita, quindi si conferma l’aggettivo di cui sopra.
Ma da cosa sono generate le complicazioni? In primis dall’oggetto dell’autorizzazione: infatti il Dpr 59/2013 ha introdotto l’Autorizzazione Unica Ambientale, che racchiude in sé diversi titoli autorizzativi, tra i quali le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici (in fognatura e in corso d’acqua superficiale), i rifiuti (autosmaltimento e recupero), le emissioni sonore – che in verità in precedenza non costituivano un vero e proprio titolo autorizzativo – nonché altre operazioni particolari, quali l’utilizzo agronomico di effluenti da allevamento, da acque dei frantoi oleari e l’utilizzo di fanghi derivanti da depurazione in agricoltura.
Una seconda complicazione è riconducibile al nuovo procedimento autorizzativo. La disciplina introdotta nel 2013 ha infatti previsto che la domanda di autorizzazione debba obbligatoriamente essere presentata al Suap (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune in cui risiede lo stabilimento, che poi trasferirà l’istanza all’autorità competente, in genere costituita dalla Provincia. Anche il provvedimento autorizzativo rilasciato dall’autorità competente sarà trasmesso al Suap che a sua volta lo girerà all’azienda interessata. Insomma, almeno due passaggi in più, uno in entrata ed uno in uscita, se non tre o quattro, qualora l’istanza risulti carente e si rendano necessarie integrazioni (ipotesi tutt’altro che remota).
Una ulteriore complicazione è costituita dai portali telematici messi a disposizione dai vari Suap o, in diverse aree del territorio, dalle Camere di Commercio. Tali portali, spesso diversi tra loro per modalità di accesso, struttura dell’istanza autorizzativa e informazioni richieste, generano conflitti con alcuni degli usuali browser utilizzati, nonché con file piuttosto comuni, quali le più recenti versioni “pdf”. Insomma, una vera croce per gli operatori (anche quelli pubblici) che sono costretti ad usarli, pena l’irricevibilità dell’istanza presentata.
Tralasciamo poi i tempi di risposta delle varie autorità competenti: queste ultime, già prima dell’introduzione dell’Aua, avevano sovente tempi di risposta ben più lunghi di quelli previsti dalle norme ambientali vigenti, creando notevoli disagi nel caso di domande per nuove attività o modifiche sostanziali di quelle già autorizzate; il passaggio attraverso i Suap e la complessità del provvedimento unico ambientale hanno ritardato ulteriormente i tempi di risposta, in barba alla semplificazione amministrativa.
Ci si è forse un po’ attardati con qualche nota polemica, ma l’obiettivo del presente articolo è il seguente: la scadenza per il rinnovo dell’autorizzazione delle emissioni in atmosfera è ormai imminente (31 dicembre 2015) e l’istanza da presentarsi non riguarderà solo le emissioni, bensì anche gli altri comparti ambientali (scarichi idrici, rumore, rifiuti ecc.). Non c’è quindi tempo da perdere: l’esercizio di uno stabilimento senza autorizzazione è penalmente sanzionato, giusto il disposto dell’art. 279 del DLgs. 152/2006 e s.m.i.
Foto: Welp.sk
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