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n.4 novembre 2011
La denominazione “sito contaminato” viene attribuita, sulla base
di valutazioni specifiche che tengono conto di determinate ca-
ratteristiche del sito stesso, ad aree nelle quali, in seguito allo
svolgimento attuale o passato di attività produttive, la qualità dei
terreni e delle acque superficiali e di falda sia stata alterata a cau-
sa di sversamenti di sostanze inquinanti disciolte in liquidi, o co-
munque solubili, in concentrazioni superiori a quelle stabilite dalla
normativa, tanto da determinarne la pericolosità per la salute dei
loro fruitori. Secondo i dati Ispra (Istituto Superiore Protezione e
Ricerca Ambientale) in Italia i siti potenzialmente contaminati, il
cui censimento spetta alle Regioni o alle Province, sono circa
quindicimila, oltre tremila dei quali dichiarati ufficialmente conta-
minati. Le aree contaminate di particolare rilevanza dal punto di
vista della superficie interessata e degli inquinanti presenti rien-
trano invece tra i SIN (Siti di Interesse Nazionale), la cui gestione
spetta al Ministero dell’ambiente; ad oggi in Italia ne sono stati
individuati circa sessanta, tra i quali figurano i petrolchimici di Por-
to Marghera, Brindisi e Taranto e le aree industriali di Pioltello,
Trieste e Crotone.
Suoli e acque che richiedono la bonifica
Il decreto legislativo 152/06, che obbliga alla bonifica del suolo e
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