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opo quasi due anni di incertezze, di proroghe, di
“reviviscenze”, finalmente il Sistri (“Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti”) sembra essere divenuto realtà… a partire
dal 9 febbraio prossimo.
Questo nuovo strumento di controllo della tracciabilità dei rifiuti
– nato nel quadro di un progetto ministeriale di modernizzazione
della pubblica amministrazione e teso alla semplificazione,
tramite lo strumento della informatizzazione della
documentazione cartacea (MUD, formulari, registri di carico e
scarico) necessaria al controllo della movimentazione dei rifiuti –
ha tuttavia vissuto un iter legislativo piuttosto movimentato.
Istituito con un decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il 17 dicembre 2009, viene dapprima
modificato dal DM 28 settembre 2010, che ne proroga i termini
per il completamento della fase di configurazione e consegna
dei relativi dispositivi (USB e black box) e per il rispetto
degli obblighi di (continuazione di) tenuta dei registri di carico
e scarico e del formulario.
Poi, nel dicembre 2010, con ulteriore proroga della operatività e,
ancora, nel febbraio 2011 (DM Ambiente del 18.02.2011,
cd “TU Sistri” ), fino ad arrivare al Dl n. 138/2011
che ne ha previsto la integrale soppressione, ma la cui legge
di conversione (L 148/2011) lo ha, infine, ripristinato fissandone,
definitivamente, l’operatività al prossimo 9 febbraio 2012.
Il Regolamento n. 52/2011 ne ha, quindi, disciplinato le regole
operative.
Il sistema, gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela
dell’Ambiente, cui devono necessariamente aderire
tutti i soggetti coinvolti, sul piano nazionale, nella filiera
del rifiuto (speciale, ma anche urbano, limitatamente alla
regione Campania) definisce, in relazione alle caratteristiche
dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, le modalità
di attivazione, la data di operatività del sistema, i relativi oneri,
le informazioni da fornire, le modalità di fornitura,
di aggiornamento, di elaborazione dei dati stessi,
di interconnessione con gli altri sistemi informativi.
Fissa le disposizioni specifiche per alcune categorie di produttori
come gli imprenditori agricoli (articolo 6), o come i produttori
di fanghi che destinano gli stessi allo spandimento in agricoltura,
i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un’organizzazione di ente o di impresa, i produttori di rifiuti
non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lett. c), d) e g)
del DLgs. 3 aprile 2006, n. 152, che non hanno più di dieci
dipendenti e non aderiscono su base volontaria
al sistema Sistri ecc.
Prevede, altresì, l’obbligo di dotare i veicoli adibiti al trasporto
dei rifiuti di dispositivi elettronici come l’USB per accedere al
Sistema dalla propria postazione, trasmettere dati, apporre la
firma elettronica; nonché la Black box che monitora il percorso
del carico dal produttore al centro di smaltimento.
Agli operatori aderenti vengono, inoltre, consegnate
apparecchiature di sorveglianza per monitorare ingressi e
uscite dalle discariche, dagli impianti di incenerimento e di
coincenerimento destinati al recupero energetico.
In caso di violazioni o inadempimento degli obblighi previsti dal
Sistema (omessa iscrizione, irregolarità relative ai registri e alle
schede), il legislatore ha contemplato una serie di sanzioni tanto
amministrative quanto penali – si pensi all’ipotesi di colui che,
nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato
nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e
sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un
certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità degli
stessi ex articolo 483 cp – che si trovano all’interno del DLgs
n. 152/06 (TUA), come modificato dal DLgs. n. 205/2010, agli
articoli 258 e 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9.
Sebbene l’informatizzazione del sistema cartaceo debba
considerarsi, in linea di principio, un passo verso l’efficienza del
sistema e, dunque, di una auspicabile deflazione burocratica,
sotto il distinto profilo operativo, il Sistri pone molti problemi di
tipo organizzativo per le PMI che costituiscono la maggior parte
della realtà industriale e commerciale italiana.
A differenza di quelle di grandi dimensioni, che applicano già
sistemi di controllo informatizzati in quasi tutti i settori, le altre e
assai più numerose imprese, con struttura organizzativa minima
(si pensi alle società unipersonali come officine meccaniche,
elettrauto, gommisti, operatori del settore commercio auto/moto,
carrozzerie) che qualificano il panorama commerciale italiano
molto più delle prime, stanno incontrando notevoli difficoltà di
ordine pratico e, soprattutto, economico.
Per queste, infatti, il sistema di informatizzazione si profila
piuttosto macchinoso, costoso e, come ci ha dimostrato la
recente esperienza passata (si pensi al disastroso “click day”),
ancora soggetto a continui interventi di ammodernamento,
effettuati in assenza dei necessari canali di assistenza (numeri
verdi, email ecc.) per gli operatori.
Stefania Giampietro
EDITORIALE
Il Sistri è diventato
realtà…?
7
n.4 novembre 2011