Da pochi giorni è a disposizione delle imprese il Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti (Rentri). Si tratta ancora di un prototipo con cui prende il via una fase sperimentale del sistema che a regime dovrebbe succedere al Sistri (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).
In tema di trattamento rifiuti non è l’unica novità. Quest’anno infatti il Dl Semplificazioni (77/2021, g.u. il 31 maggio 2021, n. 129), ha introdotto un aggravio delle prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alla preparazione, al riutilizzo e al recupero dei cosiddetti residui “end of waste” e al contempo ha alleggerito la documentazione richiesta ai produttori di rifiuti che affidano a terzi lo smaltimento, sgravandoli da eventuali illeciti.
Nel primo caso il decreto prevede che per dare avvio alle operazioni di preparazione al riutilizzo il soggetto interessato deve inoltrare alla Provincia (o città metropolitana) una preventiva comunicazione entro 90 giorni, per dare modo all’Ente di effettuare le verifiche secondo il sistema già previsto dal dlgs 152/2006. Le autorizzazioni end of waste saranno valutate caso per caso e necessitano di parere preventivo da parte di Ispra/Arpa territorialmente competenti.
Nel secondo caso, i produttori di rifiuti che affidano a terzi lo smaltimento, per essere esenti, oltre alla copia del formulario di trasporto devono ricevere attestazione di “avvio” al recupero/smaltimento.
Al Registro elettronico nazionale tracciabilità dei rifiuti, realizzato con il supporto dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, di Unioncamere e del sistema camerale italiano, sono tenuti ad aderire enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, produttori di rifiuti pericolosi, enti e imprese che raccolgo e traportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, commercianti e intermediari di residui pericolosi, consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi coincidenti con rifiuti speciali, industriali, artigianali, derivanti da recupero o smaltimento rifiuti, fanghi da trattamenti delle acqua, rifiuti da abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie.
Gli altri produttori o gestori di rifiuti che non aderiranno su base volontaria al Registro potranno continuare a effettuare la tracciabilità dei propri residui in modo tradizionale, osservando comunque le disposizione previste dal Codice ambientale che ha recepito le Direttive UE note come “pacchetto di economia circolare”.
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