Nuove regole per la classificazione e la codifica dei rifiuti.

Pubblicato il 11 giugno 2002

Considerando che: “È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi” e avendo presente che: “I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01”. In secondo luogo:
– “Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13 [oli minerali], 14 [sostanze organiche utilizzate come solventi] e 15 [imballaggi e stracci, materiali filtranti, indumenti protettivi] per identificare il codice corretto”.
In terzo luogo:
– “Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16 [rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo]”.
E, infine:
– “Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata al precedente punto 1”.

Gli adempimenti

I produttori di rifiuti, indipendentemente dal fatto che si tratti di autofficine, di lavasecco, di fotografi o di grandi complessi industriali, dovranno necessariamente effettuare una complessa serie di operazioni:
• verificare, anche per mezzo di analisi di laboratorio, che rifiuti in precedenza classificati come non pericolosi non siano divenuti pericolosi;
• valutare la necessità di procedere ad una nuova attribuzione del codice identificativo, anche in considerazione del fatto che al catalogo europeo sono stati aggiunti ben 470 nuovi codici identificativi a fronte dell’eliminazione di 270 tra quelli attualmente in uso;
• se la verifica precedente ha dato esito positivo, effettuare l’attribuzione dei codici seguendo il percorso concettuale definito dalla decisione della Commissione Europea e utilizzando lo “schema di trasposizione” allegato al decreto ministeriale in via di pubblicazione;
• nel caso in cui sia mutata la classificazione dei rifiuti (non pericolosi/pericolosi), accertare l’eventuale sussistenza di nuovi adempimenti o prescrizioni (registri di carico e scarico, modalità di deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo nel quale sono stati prodotti);
• e, infine, appurare che, a seguito della nuova attribuzione dei codici o della mutata classificazione, i fornitori di servizi di gestione dei rifiuti continuino ad essere adeguati alle esigenze delle imprese (verifica delle iscrizioni e delle abilitazioni all’esercizio di attività di recupero o smaltimento). Tale verifica si rivelerà più complessa rispetto a quanto avviene di norma, in quanto nella fase di transizione gli operatori non disporranno di un atto abilitativo aggiornato rilasciato da una pubblica amministrazione, bensì esclusivamente di una copia della comunicazione per mezzo della quale hanno variato i codici dei rifiuti. Per quanto riguarda i principali adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti, è opportuno precisare che:
• in fase di compilazione dei formulari di trasporto è senza dubbio opportuno iniziare ad utilizzare i nuovi codici,
– verificando preliminarmente l’effettiva sussistenza di operatori in grado di gestire i rifiuti ai quali è stato attribuito un nuovo codice,
– prendendo in considerazione le eventuali indicazioni per la ricodifica fornite dal recuperatore o dallo smaltitore, pur nella consapevolezza che, in ultima analisi, la responsabilità in merito alla corretta codifica, classificazione e individuazione delle caratteristiche di pericolosità del rifiuto era e continua ad essere posta in capo al produttore o detentore del rifiuto;
• è consigliabile utilizzare quanto prima possibile i nuovi codici in sede di compilazione dei registri di carico e scarico (ovviamente questa scelta diviene obbligata nel momento in cui si sono utilizzati i nuovi CER per la compilazione dei formulari) per evitare di dover affrontare in seguito un maggior livello di complessità in fase di compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2003 (il primo nel quale si utilizzerà il CER 2002). A tale proposito, oltre alle precauzioni di carattere generale in precedenza accennate, è opportuno:
• utilizzare la casella “annotazioni” del registro per segnalare, in occasione del primo movimento di carico di ogni rifiuto al quale è stato attribuito un nuovo codice CER, che il rifiuto ora codificato “X”, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo catalogo europeo, in precedenza veniva registrato come “Y”;
• effettuare la medesima operazione in occasione del primo movimento di scarico, prestando particolare attenzione all’indicazione del numero dei movimenti di carico con i quali è stata documentata la produzione del rifiuto che si sta avviando al recupero o allo smaltimento. In merito alle modalità di compilazione del MUD 2003, al momento non ancora definite, è importante sottolineare che dovrà essere evitata la duplicazione della scheda rifiuto (scheda RIF): sarebbe completamente inutile, infatti, avere due schede distinte riferite in realtà al medesimo rifiuto.