Gli effetti del nuovo sistema di codifica e classificazione dei rifiuti.
Quanto al secondo quesito, il formulario è la “bolla di accompagnamento”, il “documento di viaggio” che necessariamente deve accompagnare il trasporto dei rifiuti (di tutte le tipologie di rifiuti speciali, pericolosi e non, si veda in proposito l’art. 15 del D.Lgs. 22/97), per questo motivo l’azienda che ritira i toner del Vostro studio deve impiegare il formulario, indipendentemente dal fatto che li avvii poi al recupero o allo smaltimento. L’emissione del formulario consentirà al Vostro studio di dimostrare documentalmente in ogni momento il fatto che i rifiuti prodotti sono stati correttamente avviati al recupero o allo smaltimento. Il formulario, infatti, si compone di quattro copie, la prima resta al produttore del rifiuto, due documentano, rispettivamente, il trasporto (che deve avvenire con un trasportatore autorizzato) e la destinazione del carico (impianto autorizzato di smaltimento o recupero), mentre l’ultima copia, che funge da “ricevuta”, ritorna al produttore consentendogli di dimostrare che quei rifiuti sono stati correttamente smaltiti o recuperati. Se doveste verificare, infine, che i toner del Vostro studio sono classificabili come rifiuti pericolosi è opportuno precisare che non sarà più possibile affidarli ad un soggetto iscritto all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la seconda categoria (trasporto di rifiuti recuperabili non pericolosi) o dotato di un’autorizzazione ottenuta secondo le procedure semplificate (ex art. 33 del D.Lgs. 22/97), ma sarà necessario affidare il rifiuto in questione a un trasportatore e a un recuperatore o smaltitore dotati dei titoli abilitativi adeguati.
Rigenerazione di cartucce toner
Intendo svolgere un’attività di rigenerazione delle cartucce di toner per stampanti laser, vorrei sapere se sono necessarie particolari autorizzazioni sia per la fase di trasporto che per quella di revisione e ricarica delle stesse. L’attività di raccolta e il trasporto di cartucce da stampa usate finalizzata alla lavorazione delle stesse per consentirne il riutilizzo è classificata come operazione di trasporto rifiuti e in quanto tale disciplinata all’articolo 30 comma 16 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: “Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell’art. 33 […] non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all’Albo con comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale territorialmente competente […]”. Per attuare questa disposizione si è provveduto a definire una procedura semplificata di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda la rigenerazione delle cartucce, questa attività, pur configurandosi a tutti gli effetti come operazione di gestione di rifiuti che richiederebbe un’esplicita autorizzazione preventiva, anche in questo caso può essere avviata beneficiando di un regime di procedura semplificata, ovvero può essere intrapresa “decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente” (art. 33, comma 1, D.Lgs. 22/1997). In proposito è opportuno ricordare che con l’entrata in vigore del nuovo catalogo europeo dei rifiuti (CER 2002) il codice che identificava le cartucce da stampa esaurite da avviare al recupero è stato modificato. In base allo schema di trasposizione contenuto nell’Allegato C dell’emanando decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il vecchio codice 200104 oggi corrisponde a tre diversi codici: 150102 (imballaggi in plastica); 150104 (imballaggi metallici); 150106 (imballaggi in materiali misti), risultando quest’ultimo quello più indicato per il rifiuto in questione. Bisogna fare attenzione, inoltre, alla possibilità che la cartuccia trattata sia divenuta un rifiuto pericoloso – e in quanto tale si ponga fuori dall’ambito di applicazione della procedura semplificata – in quanto in corrispondenza dei tre codici sopraindicati il nuovo catalogo pone una voce specchio, ovvero il codice 150110* (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze). In conclusione, l’attività di recupero indicata rientra sicuramente nell’ambito di applicazione della procedura semplificata, purchè nelle cartucce da sottoporre a trattamento non siano presenti sostanze pericolose in concentrazioni che eccedono i limiti fissati nelle normative di riferimento (ovvero l’articolo 2 della decisione 2000/532/CE e le successive modifiche e integrazioni). In quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che al momento non sono ancora state definite le norme tecniche per il recupero di rifiuti pericolosi in regime di procedura semplificata, è necessario richiedere un autorizzazione regionale prima di poter iniziare a gestire queste tipologie di rifiuti.
MUD e Sezione imballaggi
L’anno scorso abbiamo presentato il MUD in quanto importatori di imballaggi pieni, il medesimo obbligo sussiste anche quest’anno? Tenga presente che stiamo già adempiendo al contributo del CONAI per quanto riguarda l’importazione di imballaggi. La dichiarazione relativa all’importazione di merci imballate deve essere presentata a prescindere dagli adempimenti dovuti nei confronti del Conai e dei Consorzi di filiera. Il D.Lgs. 22/97 prevede la possibilità che i dati sugli imballaggi immessi al consumo, importati ed esportati possano essere acquisiti direttamente dal Conai, ma al momento questa possibilità non è ancora stata concretizzata da una disposizione regolamentare attuativa. Siamo importatori di imballaggi pieni. A partire dall’anno 2001 abbiamo optato per il metodo di calcolo forfait relativamente al contributo ambientale Conai. Le nostre dichiarazioni quindi sono state basate sulla tara espressa in fattura con l’applicazione di un’unica tariffa.
È necessario compilare la sezione dedicata agli imballaggi del MUD?
In caso affermativo si tratterebbe di un’incongruenza con quanto richiesto dal Conai, e saremmo costretti a ricavare i dati a posteriori in quanto in corso d’anno non ci siamo organizzati per la raccolta dei dati per tipologia di materiale. Nel caso di importazione di merci imballate la compilazione della Sezione imballaggi è obbligatoria, pertanto è necessario provvedere a stimare non soltanto la quantità complessiva di packaging importato ma anche, quanto più precisamente possibile, la composizione degli imballaggi che proteggevano e consentivano il trasporto delle merci importate.