Grazie alla tecnologia più recente, i ripartitori dei costi di riscaldamento e i contatori di calore e dell’acqua possono trasmettere via radio i valori di consumo rilevati nella propria abitazione, giungendo direttamente al proprio fornitore di servizi di misurazione. Fino a due mesi fa, l’installazione di dispositivi di questo tipo rappresentava un’opzione vantaggiosa, per il consumatore finale quanto per l’intero condominio, ma adesso è anche un obbligo di legge. Ciononostante in Italia se ne parla ancora poco.
Si tratta, infatti, di una delle novità principali previste in materia di condominio dalla direttiva UE sull‘efficienza energetica (EED). Il Consiglio dell‘Unione Europea ha adottato le modifiche alla Direttiva 2012/27/UE e ha deciso gli obiettivi di efficienza energetica fino al 2030. Ottobre 2020 ha sancito il limite temporale per cui i requisiti EED dovevano essere recepiti nel diritto nazionale, tra questi la modifica dell’ordinanza sulle spese di riscaldamento.
In dettaglio, è stato stabilito che i contatori installati e i ripartitori dei costi del calore dovessero essere leggibili da remoto dopo il 25 ottobre 2020. Ciò implica che a partire da questa data è possibile installare solo ed esclusivamente contatori e ripartitori dei costi di calore leggibili da remoto. Non solo, negli immobili a lettura remota, le informazioni di fatturazione o di consumo devono essere fornite ai residenti due volte all’anno o, su richiesta dell’utente, trimestralmente.
Si tratta solo del primo step all’interno di questo percorso di riqualificazione che prevede due ulteriori date fondamentali che andrebbero tenute presenti:
- 1° gennaio 2022: A partire da tale data, le informazioni sulla fatturazione o sui consumi dovranno essere fornite mensilmente ai residenti in immobili leggibili da remoto;
- 1° gennaio 2027: A partire da questa data, tutte le proprietà dovranno essere convertite in lettura remota. Come si legge nella Direttiva (UE) 2018/2002, i contatori non rimovibili e i ripartitori dei costi del calore già installati devono essere dotati di questa funzione o sostituiti da dispositivi leggibili da remoto entro il 1° gennaio 2027.
All’interno di questo calendario di scadenze è essenziale tenere presente un dettaglio fondamentale: prima ancora di essere un obbligo di legge, l’installazione di dispositivi di misurazione che consentono la lettura da remoto rappresenta un vantaggio immediato.
Grazie alla telelettura obbligatoria si potranno attuare tre essenziali vantaggi:
- Risparmio di tempo e costi – Non sarà più necessario far entrare qualcuno fisicamente nella propria abitazione o farsi trovare in casa in un determinato orario per il conteggio dei costi di riscaldamento. Non solo in quanto non sarà più necessaria alcuna lettura in loco, ma anche perché non ci sarà più nessun coordinamento degli appuntamenti e la pianificazione della manutenzione diventerà proattiva.
- Informazione puntuale e conseguente possibilità di modificare le proprie abitudini di consumo – la contabilizzazione e l’accantonamento dei dati nel corso dell‘esercizio sarà possibile in qualsiasi momento, non saranno più necessarie stime. La disponibilità mensile di queste informazioni implica, inoltre, la possibilità di essere costantemente aggiornati sui propri dati di consumo, così che si possa disporre di tutte le indicazioni necessarie a modificare le proprie abitudini di consumo: solo un puntuale quadro delle proprie spese porta ad economizzare veramente l’utilizzo delle risorse a propria disposizione.
- Digitalizzazione per la sicurezza futura – Il 2020 è stato emblematico in questo senso, è stato un anno in cui – per necessità – la digitalizzazione ha fatto passi avanti estremamente importanti, anche in ambito edilizio. Per questa ragione, fornire opportunità per la digitalizzazione, l‘ottimizzazione dei processi e l‘espansione del business è oggi un obiettivo più essenziale che mai.