Attuazione del nuovo decreto per i sistemi per il trattamento dell’acqua potabile

Pubblicato il 22 ottobre 2012

Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo aumento della richiesta di apparecchiature e sistemi destinati al trattamento dell’acqua distribuita dalle reti acquedottistiche e ad una conseguente sempre maggiore offerta di vendita e/o installazione di tali prodotti da parte delle aziende o degli installatori, spesso non accompagnate da una puntuale verifica e conoscenza delle reali prestazioni del prodotto stesso.
Scopo del nuovo decreto è fissare precisi obblighi che si applichino non solo alle apparecchiature e ai sistemi attualmente presenti sul mercato, ma che possano riguardare anche tutte le future tecnologie adottabili nel settore del trattamento dell’acqua potabile. Il decreto n. 25/2012 si applica infatti alle apparecchiature e ai sistemi finalizzati al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano, sia essa distribuita in ambito domestico che in ambito professionale e coinvolge di conseguenza anche apparecchiature di recente diffusione quali caraffe filtranti, filtri terminali per rubinetti e le cosiddette ‘case dell’acqua’. Le disposizioni del decreto non si applicano, invece, alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua potabile destinata esclusivamente ad impianti tecnologici o elettrodomestici, impiegata nelle fasi del ciclo lavorativo delle imprese del settore alimentare o nella produzione di acque minerali.

Sperimentazione
L’applicazione del DM n. 25 prevede che i materiali che possono venire a contatto con gli alimenti (e quindi anche con l’acqua) debbano essere rintracciabili, ovvero deve essere possibile risalire alla fornitura da cui provengono secondo quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1935/2004, DM n. 21/3/1973 e DM n. 174/2004. Viene inoltre richiesto di definire le performance delle macchine e dei sistemi, così da permettere al consumatore di poter confrontare tra loro le diverse apparecchiature presenti sul mercato anche sulla base delle loro caratteristiche prestazionali.
Il nuovo decreto impone che il costruttore debba stabilire le condizioni d’uso, di manutenzione e il tempo di vita operativa delle apparecchiature e dei loro componenti, dandone chiara ed esplicita informazione ai clienti e agli eventuali rivenditori e installatori terzi. Le apparecchiature devono pertanto essere sottoposte a test di sperimentazione che verifichino l’eventuale variazione dei valori delle sostanze presenti nell’acqua durante e al termine del trattamento. Tali variazioni, che non devono comportare il superamento dei limiti previsti dal Decreto n. 31 del 2 febbraio 2001, devono essere riportate obbligatoriamente nelle istruzioni d’uso e manutenzione e, se commercializzato, sull’etichetta e sulla confezione del prodotto. I test permettono inoltre di individuare eventuali ulteriori sostanze cedute durante il trattamento che non siano disciplinate dal Dlgs n. 31; alcuni esempi tipici sono rappresentati dall’utilizzo di sali d’argento o da sistemi a scambio ionico per i quali è necessario indicare il valore delle sostanze rilasciate (in questo caso, argento e sodio).
La sperimentazione deve inoltre verificare le prestazioni delle apparecchiature e dei sistemi nelle condizioni più critiche di utilizzo; queste sono rappresentate dalla saturazione del sistema (in cui la variazione dei valori delle sostanze presenti nell’acqua, con il superamento di anche un solo limite indicato nel Dlgs n. 31, determina il fine vita del sistema) e delle pause di non utilizzo (durante le quali la formazione di colonie batteriche è indice di fine vita del sistema). I risultati di tali verifiche hanno lo scopo di identificare il termine di fine vita dell’apparecchiatura, di determinare la necessità di interventi di manutenzione e di istruire specifici manuali d’uso e manutenzione per ogni tipologia di prodotto.
Un caso di particolare rilevanza è rappresentato da costruttori di apparecchiature che utilizzano sistemi filtranti e che riportano i parametri caratteristici del filtro sull’intera apparecchiatura. In questo caso, il costruttore della macchina deve invece verificare se il sistema filtrante da lui utilizzato in combinazione con la propria apparecchiatura mantiene o modifica le caratteristiche iniziali, indicando eventualmente i nuovi valori e limiti di utilizzo. La garanzia al consumatore finale sarà assoggettata all’utilizzo della macchina con quel determinato sistema filtrante.
Le attrezzature devono essere progettate in conformità con le norme generali che costituiscono la base per la sicurezza igienica delle apparecchiature destinate al contatto con gli alimenti. In particolare, ad esempio, non devono essere esposte a contaminazione dall’esterno, non devono essere in grado di divenire rifugio per infestanti o ricettacolo per rifiuti o scorie, oppure essere sensibili all’azione deteriorante di eventuali agenti aggressivi presenti nell’ambiente in cui vengono installate. A questo riguardo, il nuovo decreto non impone l’utilizzo di dispositivi di prevenzione igienica, ma lascia al costruttore la valutazione e la responsabilità, a seguito delle documentate sperimentazioni, di utilizzare o meno dispositivi di disinfezione purché rimangano garantiti i parametri di potabilità nelle condizioni più critiche di utilizzo, sino al fine vita del sistema. Relativamente ai dispositivi di segnalazione (visiva e/o acustica), le disposizioni rimangono invariate rispetto al precedente decreto (DM n. 443/90); essi devono essere realizzati e posizionati in maniera tale da consentire un efficace avviso all’utente circa l’esigenza di interventi di manutenzione.
Come indicato nell’art. 4 del Decreto n. 25/2012 (presunzione e valutazione di sicurezza), le aziende che immettono sul mercato apparecchiature o sistemi per il trattamento dell’acqua potabile dovranno da una parte rispettare gli obblighi normativi, dall’altra effettuare un’efficace valutazione del rischio affinché possano garantire che il prodotto immesso sul mercato sia sicuro dal punto di vista igienico-sanitario e garantisca il livello di sicurezza che i consumatori si possono ragionevolmente attendere. La nuova normativa prevede sanzioni applicabili da parte degli organi di controllo, salvo che il fatto costituisca reato in quanto una cattiva gestione dell’apparecchiatura possa determinare un danno per la salute umana, citate dall’art. 10 del regolamento.

Manuale d’uso e manutenzione
Nel manuale per il corretto uso dell’apparecchiatura, oltre alla dichiarazione di conformità alle norme vigenti dovrà essere presente un documento tecnico dal quale risultino chiaramente la descrizione dell’apparecchiatura, i principi del suo funzionamento, gli allacciamenti, le saracinesche di intercettazione, i rubinetti di presa, i punti di scarico ed ogni altro elemento attinente la funzionalità dell’apparecchiatura stessa. I documenti devono includere la versione completa nella lingua ufficiale in uso nel paese dove l’attrezzatura viene posta in vendita o l’impianto viene installato. In tali documenti si devono trattare con particolare attenzione anche gli aspetti dotati di una qualche criticità in tema di installazione e di limiti in tema di condizioni d’uso. Tra le modalità e i parametri per la sostituzione di parti o accessori, ad esempio guarnizioni o cartucce, dovrà essere menzionata la necessità che tali parti sostitutive siano a loro volta di tipo compatibile per il loro impiego a contatto con l’acqua ad uso umano.

Pubblicità delle attrezzature
Fermo restando l’obbligo del rispetto delle disposizioni previste dal Dlgs n. 206/2005 in materia di pubblicità, nei testi della documentazione tecnico-descrittiva, nei manuali di installazione e manutenzione, sulle confezioni di imballaggio e, più in generale, su tutto il materiale pubblicitario e informativo prodotto per l’apparecchiatura, i riferimenti alle prestazioni dell’apparecchio medesimo dovranno riferirsi esclusivamente a sostanze e/o elementi e/o paramenti biologici testati sperimentalmente.

Linee Guida ministeriali
Il nuovo decreto indica, all’art. 3 comma 9, che entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, verranno pubblicate delle linee guida riguardanti le descrizioni dei trattamenti per le acque destinate al consumo umano conosciuti a livello nazionale. Le linee guida saranno aggiornate in relazione al progresso tecnico-scientifico e comunque ogni tre anni. Attualmente è in libera circolazione la bozza relativa alla prima linea guida dedicata alle caraffe dell’acqua che indica i criteri per una corretta e idonea sperimentazione chimica e microbiologica di queste apparecchiature.
A partire dalla data di entrata in vigore del decreto (7 febbraio 2012) tutte le aziende produttrici di apparecchiature e sistemi per il trattamento dell’acqua hanno l’obbligo di adeguarsi ai nuovi dettami di legge; le aziende i cui prodotti sono provvisti dell’autorizzazione ministeriale richiesta dal precedente decreto (DM n. 443/90) dispongono di ulteriori sei mesi di tempo per rendere conformi i propri prodotti alla nuova normativa.

La proposta Tifq
L’Istituto Tifq, Istituto per la Qualità Igienica delle Tecnologie Alimentari, presso il proprio laboratorio TifqLab, Laboratorio di Reologia del Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali dell’Università della Calabria, ha messo a punto specifici protocolli sperimentali per la valutazione degli effetti prodotti dalle diverse tipologie di sistemi e apparecchiature sulla qualità chimica e microbiologica delle acque destinate al consumo umano. Queste vengono sottoposte a specifici test di sperimentazione che permetteranno di verificarne le prestazioni e i limiti di utilizzo al fine di effettuare una corretta valutazione dei rischi e permettere la stesura di idonee istruzioni d’uso e manutenzione. Il risultato ottenuto permetterà all’Istituto Tifq di rilasciare una dichiarazione di conformità di terza parte al DM n. 25/2012 e di apporre il proprio Marchio sulle apparecchiature e sulle documentazioni allegate.

Istituto Tifq



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