L’evoluzione della normativa.

Pubblicato il 15 novembre 2001

Tale decreto stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell’incenerimento dei rifiuti pericolosi sull’ambiente, in particolare l’inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne risultino, in attuazione della direttiva 94/67/CE ed ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203 e dell’articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n.389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n.426.

Il decreto a tal fine disciplina:
– i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi; i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi;
– i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, con particolare riferimento alle esigenze di ridurre i rischi connessi all’inquinamento derivante da rifiuti pericolosi, di diminuire la quantità ed il volume dei rifiuti prodotti, di produrre rifiuti che possono essere recuperati o eliminati in maniera sicura e di assicurare una protezione integrata dell’ambiente contro le emissioni causate dall’incenerimento dei rifiuti pericolosi;
– i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento di rifiuti preesistenti alle disposizioni del decreto.

In particolare l’Allegato 1 “Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi, nonché per il coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto superi il 40% del calore totale prodotto dall’impianto in qualsiasi fase di funzionamento” fissa una serie di prescrizioni tecniche, di alcune delle quali di seguito vengono riportate le sintesi.

Per quanto riguarda le emissioni diffuse in atmosfera, nell’esercizio dell’impianto di incenerimento devono essere prese tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei rifiuti dell’incenerimento, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di polveri, sostanze organiche volatili e odori in linea con il criterio della migliore tecnologia disponibile.

Gli effluenti gassosi devono essere evacuati in modo controllato attraverso una ciminiera di altezza adeguata e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli inquinanti in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l’ambiente.

Per la camera di combustione, gli inceneritori di rifiuti debbono essere progettati, attrezzati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dall’incenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l’ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato ed omogeneo e anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 °C, raggiunta anche in prossimità della parete interna della camera di combustione, per almeno due secondi in presenza di un tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi umidi.

Se vengono inceneriti rifiuti contenenti oltre l’1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura deve essere portata almeno a 1100 °C.

Quando la camera di combustione è alimentata soltanto con rifiuti liquidi o con una miscela di sostanze gassose e solide polverizzate, ottenute con un pretrattamento termico dei rifiuti in carenza di ossigeno, e quando la componente gassosa produce più del 50%del calore totale emesso, il tenore di ossigeno dopo l’ultima immissione di aria di combustione deve raggiungere almeno il 3%.

L’autorità competente può consentire l’applicazione di prescrizioni diverse dalle precedenti, specificandole nell’autorizzazione, purché siano adottate tecniche appropriate nell’inceneritore o nei dispositivi di trattamento dell’effluente gassoso tali da assicurare che vengano rispettati i valori limite di emissione.

L’impianto di incenerimento deve essere dotato di bruciatori ausiliari che entrino in funzione automaticamente quando la temperatura dei gas di combustione, dopo l’ultima immissione di aria, scende al di sotto della temperatura minima stabilita.

Tali bruciatori devono inoltre venire utilizzati nelle fasi di avviamento ed arresto dell’impianto per garantire in permanenza la temperatura minima stabilita durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione e non debbono essere alimentati con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.

Il calore generato dal processo di incenerimento deve essere sfruttato nella maggior misura possibile in termini di recupero energetico.