Energia da fonti rinnovabili. La nuova Direttiva.

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Pubblicato il 17 gennaio 2002

Questo è da intendersi come un incentivo all’adozione di uno sportello unico per le procedure amministrative di concessione che è uno dei problemi maggiori in alcuni paesi (solo per l’Italia, ad esempio, per la costruzione di un impianto idroelettrico di piccola taglia si contano più di 20 diversi nulla osta!). La direttiva ipotizza anche iter procedurali agevolati e velocizzati per i produttori di elettricità da FER con la designazione di un’unica autorità per la mediazione di controversie. Anche questo snellimento valutativo viene valutato dalla Commissione in base alla prassi consolidata ed al rapporto biennale dei singoli stati. L’ultimo argomento preso in considerazione è la priorità di dispacciamento dell’elettricità da FER sulla rete di trasmissione e la corretta valorizzazione della stessa (cioè la non penalizzazione). In particolare la Direttiva indica come prioritario l’accesso alla rete da parte dei produttori di FER compatibilmente al funzionamento della rete, e consente l’istituzione di gare di appalto per la costruzione della linea dall’impianto alla rete (in alcuni paesi dell’Unione è prassi che il gestore della rete costruisca la connessione e addebiti il costo, intero o in parte, al produttore da FER). L’accesso prioritario alla rete di trasmissione deve essere attuato senza la penalizzazione dell’energia da FER con costi di trasmissione e di distribuzione aggiuntivi, in particolare la tariffazione deve essere indipendente dalla distanza dell’impianto di produzione; infatti, spesso, gli impianti che sfruttano le FER sono posti in zone lontane dal luogo di consumo dell’energia prodotta. Oltre a ciò la tariffazione deve tener conto dei vantaggi, in termini di costi, realizzabili grazie all’allacciamento dell’impianto alla rete. Queste imposizioni al gestore della rete ed, in ultima analisi, al legislatore portano ad un progresso nella considerazione delle FER sia perché ne viene ulteriormente sottolineata la strategicità, sia perché viene incentivata la soluzione di alcuni dei vincoli tecnici che hanno finora afflitto molti impianti: il problema della diseconomicità dell’allacciamento alla rete e la penalizzazione dell’energia da FER è stato per molto tempo uno dei maggiori ostacoli ad un maggiore sfruttamento delle risorse rinnovabili.

In conclusione la nuova Direttiva propone una serie di articoli che ben impostano la materia dello sfruttamento delle FER in previsione dell’armonizzazione dei mercati elettrici europei. Tuttavia uno dei punti che suscita perplessità è l’inclusione nelle FER delle biomasse da rifiuto separato e di alcuni sottoprodotti dei rifiuti come il biogas ed il gas di discarica. Il cedimento su questo punto e l’introduzione di una parte del “mondo” rifiuti può diventare una buona occasione per la selezione della frazione biodegradabile del rifiuto ma allo stesso tempo premia chi è già avanti in questa direzione (Germania, Austria e paesi del Nord).

[1] Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (pubblicato sulla GUCE serie L n. 283 pag. 33 del 27.10.2001)
[2] Direttiva 1996/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato dell’energia elettrica (pubblicato sulla GUCE serie L n. 27 pag. 20 del 30.01.1997).
[3] Il Libro Bianco sulle fonti energetiche rinnovabili, Commission’s White Paper for a Community Strategy and Action Plan, COM(97) 599 finale (pubblicato sulla GUCE serie C n. 198 pag. 1 del 24.06.1998).