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Unione Europea: abolire le “zone franche” della criminalità ambientaleERT

La direttiva fissa sanzioni minime per i reati ambientali da applicare negli Stati membri. Attività come l’emissione illecita di sostanze pericolose nell’aria, nel suolo o nelle acque, la spedizione illegale di rifiuti o il commercio illecito di specie minacciate possono avere effetti devastanti sulla salute umana e sull’ambiente, e minano l’efficacia della normativa ambientale dell’UE. È pertanto fondamentale garantirne l’efficace sanzionamento in tutta l’Unione europea. Nei casi gravi dovrebbero essere applicate sanzioni penali come la reclusione, che hanno un effetto dissuasivo molto maggiore rispetto, ad esempio, a sanzioni amministrative.

Il commissario per l’Ambiente Stavros Dimas ha dichiarato: “Il recente disastro provocato dallo scarico di rifiuti pericolosi in Costa d’Avorio dimostra come i reati ambientali possano avere effetti devastanti sulle persone e sull’ambiente. Comportamenti di questo genere sottolineano ancora una volta quanto sia urgente dotarci dei meccanismi adeguati per far rispettare la normativa ambientale”.

Il vicepresidente della Commissione Franco Frattini, responsabile per il portafoglio Giustizia, libertà e sicurezza, ha dichiarato: “La direttiva proposta rappresenta un elemento importante per impedire che i criminali approfittino delle attuali discrepanze tra ordinamenti penali degli Stati membri a pregiudizio dell’ambiente europeo. Non possiamo tollerare zone franche di criminalità ambientale nell’Unione europea”.

La definizione dei reati ambientali varia largamente da uno Stato membro all’altro e in molti Stati membri i livelli delle sanzioni sono inadeguati. La proposta mira ad assicurare un livello minimo di tutela penale dell’ambiente in tutta l’Unione europea.

Gli Stati membri saranno tenuti a garantire che una serie di attività (ad esempio la spedizione illegale di rifiuti e il commercio illecito di specie minacciate o di sostanze che riducono lo strato di ozono), già vietate dall’UE o dalla normativa nazionale, siano considerate reati qualora siano poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza. Essi dovranno provvedere affinché i reati ambientali particolarmente gravi, tra cui quelli che abbiano provocato il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora oppure che siano stati commessi da un’organizzazione criminale, siano punibili con la pena della reclusione di una durata massima non inferiore a cinque anni e con sanzioni di importo massimo non inferiore a 750.000 euro in caso di società.

Inoltre la direttiva prevede sanzioni aggiuntive o alternative, come l’obbligo di pulire l’ambiente/riparare i danni a esso causati o la possibilità di impedire alle imprese di continuare ad operare.

Le misure proposte assicureranno che i criminali non possano sfruttare le differenze significative attualmente riscontrabili tra Stati membri. Pertanto nell’Unione europea non esisteranno più zone franche di criminalità ambientale.