La Sentenza 296/21 del TAR della Lombardia è destinata a fare scuola. È possibile installare pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici anche in aree soggette a vincolo paesaggistico. Viene così accolto il ricorso di un proprietario a cui era stata negata l’autorizzazione paesaggistica per l’impianto.
Secondo i giudici la presenza dei pannelli non è percepita come un elemento di disturbo dal punto di vista estetico ma va intesa come semplice evoluzione di stile nella costruzioni di edifici.
Alla luce di questa sentenza il fotovoltaico resta però proibito nelle cosiddette “aree non idonee” che devono però essere esplicitamente identificate. La soprintendenza poi, in fase di autorizzazione, deve navigare a vista, valutando caso per caso, valutando per esempio se si è in presenza di “edifici storici tradizionali” o in un “nucleo insediativo antico”. L’individuazione delle aree non idonee e quindi dei nuclei antichi deve avvenire da parte della Regione.
La sentenza che naturalmente strizza l’occhio al piano energetico nazionale che punta molto sulle fonti rinnovabili di fatto sancisce un principio: la tutela paesaggistica non può avvenire sulla base del colore degli impianti che stona con il resto. Infatti l’amministrazione non è nemmeno tenuta a indicare quale colore dovrebbe essere adottato.
Infine i giudici hanno ribadito che per negare una autorizzazione occorre indicare quali sono gli elementi che contrastano con il vincolo da tutelare. Una motivazione troppo generica non è sufficiente, e anche per questo il ricorso dei proprietari è stato accolto.
Infine vale la pena evidenziare che è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per realizzare impianti in cui il pannello è integrato al tetto. Questo lo aveva già stabilito il TAR del Piemonte con Sentenza 1946/14.
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