In Italia, le Linee Guida Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) forniscono in modo univoco,
Dal DLgs 128/2010 si attendevano modifiche ed integrazioni al DLgs 152/2006 “Testo Unico Ambientale” anche per quanto riguarda le norme tecniche emesse dalla comunità europea per la realizzazione dei sistemi di monitoraggio delle emissioni; obiettivo purtroppo mancato.
Questo articolo si propone di riepilogare i principali criteri normativi-legislativi, indispensabili per realizzare un AMS (Automated Measurement System) pienamente conforme alle vigenti legislazioni.
Il Decreto Legislativo 152/06 “Testo Unico Ambientale”
Il punto 3.3 dell’allegato 6 – parte V, richiede che tutti gli analizzatori in continuo installati sulle emissioni devono essere certificati da laboratori che effettuano prove accreditate secondo la norma EN ISO/IEC 17025, in cui siano chiaramente indicati il campo di misura, il limite di rilevabilità, la deriva, il tempo di risposta e la disponibilità dei dati sul lungo periodo e che gli esiti delle verifiche di sistema siano condotte secondo la norma EN 45011.
UNI EN15267: 2008 Certificazione dei sistemi di misurazione automatici – Parte 3
La norma specifica i criteri di prestazione e i procedimenti di prova (in laboratorio e in campo) per i sistemi di misurazione automatici che misurano i gas, il particolato e la portata, alle emissioni.
Il par. 6.21 della suddetta norma prevede che, se per la misura degli ossidi di azoto NOx si utilizza un convertitore catalitico per la conversione delle molecole di NO2 in NO, lo stesso convertitore deve soddisfare i requisiti prestazionali specificati al paragrafo 8 e deve essere quindi provvisto di idonea certificazione. Analogamente, un misuratore di polveri e una misura di portata fumi devono soddisfare i requisiti prestazionali specificati rispettivamente ai paragrafi 8.3 ed 8.4, e debbono quindi essere muniti di idonea certificazione.
Occorre precisare che attualmente in Europa, sono due gli Enti Certificatori accreditati per la certificazione degli apparati di analisi e misura degli AMS, e precisamente:
– Sira MCerts in Inghilterra
– TÜV in Germania
Non esistono altri soggetti accreditati ed autorizzati a rilasciare certificazioni e soltanto la sede inglese del Sira MCerts e quelle tedesche del TÜV, dispongono dei necessari accreditamenti. Apparecchiature certificate da altri ‘soggetti’ o altre sedi degli enti soprammenzionati, non possono essere utilizzate nella realizzazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni.
UNI EN14181:2005 – Emissione da Sorgente Fissa – Controlli di Qualità dei Sistemi di Misura Automatici
La norma UNI EN14181 descrive le procedure valide per certificare la qualità di un AMS, allo scopo di soddisfare i requisiti di incertezza sui valori misurati, dati dalla legislazione europea (Direttive UE) e nazionale; a tale scopo sono stati introdotti i livelli di assicurazione della qualità QAL (Qualità Assurance Level) 1, 2 e 3 che determinano i criteri di idoneità di un sistema di controllo delle emissioni a misurare secondo i compiti assegnati (QAL1), la validazione dopo l’installazione (QAL2), il monitoraggio durante il funzionamento (QAL3) ed un controllo di sorveglianza annuale (AST).
È quindi necessario effettuare, per ciascun inquinante, la valutazione della conformità di QAL1 ovvero il calcolo dell’incertezza estesa UC della misura rispetto ai valori dichiarati; UC non deve superare ben precise percentuali dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera .
Le verifiche in campo
Il DLgs 152/06 richiede, con cadenza almeno annuale, le seguenti verifiche degli strumenti di misura in continuo delle emissioni:
– indice di accuratezza relativo;
– linearità;
– taratura del misuratore delle polveri.
Gli strumenti di misura in continuo delle emissioni, installati sui grandi impianti di combustione e sugli impianti di incenerimento devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, taratura secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 14181.
In ogni caso l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, definisce l’applicabilità o meno delle verifiche di QAL2/AST.
Conclusione
Gli addetti ai lavori debbono accertare che la strumentazione di analisi e misura del sistema di monitoraggio delle emissioni sia pienamente conforme dal punto di vista normativo e legislativo e quindi verificare che:
– gli analizzatori, ma anche gli eventuali convertitori catalitici per la determinazione degli NOx e le misure di portata e polveri, siano provvisti di idonei certificati emessi da laboratori che effettuano prove accreditate secondo la norma EN ISO/IEC 17025 ed EN 15267.3;
– sia calcolata e verificata la conformità di QAL1, in accordo alla procedura EN 14956;
– vengano effettuate le periodiche verifiche in campo, come da autorizzazione.
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