L’articolo, curato dai ricercatori ENEA (Unità Tecnico Scientifica PROT) esperti in sviluppo e valutazione di Sistemi di Gestione Ambientale, prende in esame le novità introdotte dal “Nuovo” Regolamento UE n. 761/2000 EMAS e dalla “Raccomandazione della Commissione del 7 settembre 2001” ad esso collegata in materia di valutazione degli aspetti ambientali. Tali novità derivano in massima parte dall’allargamento del campo di applicazione del Regolamento dal solo settore industriale a tutti gli altri settori (compresi i servizi) ma recepiscono anche orientamenti nuovi in materia di “Policy ambientale”, come quelli relativi al prodotto (dal “Libro Verde sulla Integrated Product Policy IPP” della Unione Europea pubblicato nel febbraio 2001).
Le ripercussioni pratiche per le Piccole e Medie Imprese del settore manifatturiero sono comunque estremamente limitate. Il nuovo Regolamento (CE) n. 761/2000 “sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)” pubblicato nella GUCE L114 del 24 aprile 2001, ha introdotto molte significative novità rispetto al precedente (Regolamento UE n. 1836/93). Tra queste c’è sicuramente quella relativa ad una nuova formulazione della parte relativa agli aspetti ambientali con un’accentuazione dell’attenzione sugli aspetti ambientali cosiddetti indiretti.
Si tratta di un argomento ripreso anche dal pre-working draft ISO 14001:200x, la prima bozza di revisione della norma UNI/EN/ISO 14001/96 (la norma afferma che l’Organizzazione deve stabilire e mantenere procedure per identificare gli aspetti ambientali). Questa nuova impostazione deriva in larga misura dall’esigenza di adattare il Regolamento in relazione all’ampliamento del campo di applicazione di EMAS a settori diversi da quello industriale, ma comporta notevoli conseguenze anche per le imprese manifatturiere soprattutto nei termini di un allargamento della responsabilità gestionale anche ad aspetti non direttamente e completamente gestiti dall’organizzazione. La Commissione Europea, data la rilevanza e la complessità di tali temi ha ritenuto necessario pubblicare (GUCE del 17/9/2001) una “Raccomandazione della Commissione del 7 settembre 2001” contenente come Allegato III gli “Orientamenti per l’individuazione degli aspetti ambientali e la valutazione della loro significatività” per chiarire meglio quanto espresso in materia sul Regolamento e fornire una guida per l’identificazione degli aspetti ambientali significativi collegati alle attività, prodotti e servizi sui quali un’organizzazione che applica EMAS deve avere controllo gestionale o influenza.
Data la rilevanza dell’argomento riteniamo opportuno proporre una interpretazione di quanto riportato nel Regolamento anche alla luce della citata Raccomandazione soprattutto cercando di evidenziare le implicazioni per le PMI del settore industriale.
Gli aspetti ambientali
Come noto EMAS si basa sulla conoscenza ed il controllo degli aspetti ambientali rilevanti di un’organizzazione che sono al centro dell’attenzione del sistema di gestione ambientale dell’organizzazione; della valutazione e del miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso la definizione di obiettivi e target e con il processo di review.
A tal proposito il Regolamento n. 761/2001 definisce: l’aspetto ambientale come “elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente. Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo”. Impatto ambientale è una “qualsiasi modifica all’ambiente, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione” e stabilisce che (Allegato VI) “Un’organizzazione deve considerare tutti gli aspetti ambientali delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi e decidere, sulla base di criteri che tengono conto della normativa comunitaria, quali aspetti ambientali abbiano un impatto significativo e da lì muovere per stabilire i suoi obiettivi e target ambientali. Detti criteri devono essere pubblicamente disponibili”. Gli “Orientamenti per l’individuazione degli aspetti ambientali e la valutazione della loro significatività” hanno appunto lo scopo di chiarire i criteri per l’identificazione degli aspetti ambientali significativi collegati alle attività, prodotti e servizi sui quali un’organizzazione che applica EMAS deve avere controllo gestionale o influenza in base a quanto prescritto dall’Allegato VI del Regolamento.
Il Regolamento n.761/2000 prevede l’identificazione degli aspetti ambientali significativi collegati alle attività, prodotti e servizi di un’organizzazione che applica EMAS e definisce (nell’Allegato VI) un elenco non esaustivo di aspetti diretti ed indiretti associati a tali attività, prodotti o servizi. Inoltre (sempre nell’Allegato VI) vengono elencati alcuni aspetti da tenere presente nel fissare i criteri secondo cui valutare la significatività degli aspetti ambientali di un’organizzazione.
La definizione di aspetto ambientale diretto ed indiretto può essere collegata al controllo gestionale dell’organizzazione nei confronti di tali aspetti: potremmo definire diretti gli aspetti che sono sotto il totale controllo dell’organizzazione ed indiretti quelli che sono sotto il controllo solo parziale dell’organizzazione.
La distinzione tra aspetti diretti ed indiretti è piuttosto chiara nel caso di industrie manifatturiere: in questo caso è da segnalare come la norma imponga il controllo anche su quelle lavorazioni che l’organizzazione esternalizza.
Più innovativo è il caso delle organizzazioni non industriali per le quali, a volte, è estremamente difficoltoso identificare un ambiente di riferimento (“sito”) ed un processo produttivo al quale associare gli aspetti diretti.
In ogni caso quello che è importante è analizzare tutti gli aspetti significativi a prescindere dalla loro classificazione come diretti o indiretti.
Identificazione degli aspetti ambientali
Gli aspetti ambientali diretti ed indiretti associati alle attività prodotti e servizi di un’organizzazione sono elencati, anche se in forma non esaustiva nel Regolamento e ripresi nella linea guida che fornisce anche indicazioni in merito alla valutazione della loro significatività.