La sempre crescente preoccupazione per le problematiche ambientali connesse allo smaltimento dei rifiuti ha indotto le amministrazioni, i tecnici di settore e la stessa opinione pubblica a guardare con grande attenzione allo sviluppo delle pratiche di gestione integrata dei rifiuti.
Nell’ambito del concetto di gestione integrata può ricoprire un ruolo importantissimo l’incenerimento di alcune componenti dei rifiuti.
Infatti, considerando i contenuti del D.Lgs.
n. 22 del 5 febbraio 1997 “Attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” , l’utilizzazione dei rifiuti o di parte di essi ai fini energetici diventa un aspetto strategico di primaria importanza.
L’incenerimento perde la sua tradizionale veste di sistema di smaltimento unicamente votato alla riduzione di peso e volume del rifiuto ed acquista una nuova connotazione, cioè quella di un impianto in grado di produrre energia basandosi su principi di salvaguardia dell’ambiente e di resa economica.
L’evoluzione delle conoscenze sui processi e delle tecnologie applicate, da un lato ha consentito di gestire gli alti poteri calorifici dei materiali da incenerire per ottenere un buon recupero energetico e dall’altro, sviluppando ulteriormente i sistemi di abbattimento, ha fornito delle garanzie circa il contenimento delle emissioni.
A questo proposito, tuttavia, da un punto di vista ambientale gli aspetti negativi connessi all’incenerimento sono soprattutto la produzione di ceneri volanti e di residui dal trattamento dei fumi (con tutte le problematiche connesse al loro smaltimento) e le emissioni in atmosfera.
Su quest’ultimo punto si basa la presente relazione, con particolare riferimento all’evoluzione della normativa che ha ormai completato l’iter della regolamentazione degli inceneritori.D.P.R.n.203 del 24/05/1988
Il primo riferimento normativo basilare è costituito dal Decreto del Presidente della Repubblica n.203 del 24/05/1988 “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specificiagenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art.15 della legge 16 aprile 1987, n.183”.
Questo decreto detta norme per la tutela della qualità dell’aria ai fini della protezione della salute e dell’ambiente su tutto il territorio nazionale e si applica a tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell’atmosfera, valutando le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro impiego e dettando sia i valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno (ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione), che i limiti delle emissioni inquinanti (ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione).D.M.n.503 del 19/11/1997
I limiti alle emissioni adeguati alle moderne tecnologie sono stati di fatto introdotti dal D.M.n.503 del 19 novembre 1997 “Regolamento recante norme per l’attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari”.
Il decreto in questione ha recepito la direttiva del Consiglio Europeo concernente la prevenzione dell’inquinamento provocato da nuovi impianti di incenerimento di rifiuti urbani (89/369/CE).
In particolare, il decreto stabilisce:
– i valori limite di emissione;
– i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti;
– i criteri temporali di adeguamento;
– i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali.
Nello specifico, agli impianti di incenerimento, la cui costruzione è stata autorizzata successivamente all’entrata in vigore del decreto in esame, si applicano le prescrizioni ed i valori limite di emissione di cui all’allegato 1 al decreto stesso.
Altra prescrizione importante riguarda il fatto che gli impianti di incenerimento devono essere progettati, equipaggiati e gestiti in modo che durante il periodo di effettivo funzionamento dell’impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni ed esclusi i periodi di arresti o guasti, non vengano superati i valori limite di emissione nell’effluente gassoso indicati nell’allegato 1 sopra citato.D.M.124 del 25/02/2000.
Il principale recente riferimento normativo è il D.M.124 del 25 febbraio 2000 “Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, e dell’articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22”.
A questo decreto viene dato maggiore spazio in questa analisi in quanto ultimo arrivo fra i prodotti normativi nazionali in materia di controllo delle emissioni in atmosfera nel campo dell’incenerimento rifiuti.