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Bonus per imprese energivore. Ecco il codice tributo per fruire dell’agevolazioneERT

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Pronte le istruzioni per permettere alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. imprese energivore) di ottenere il credito d’imposta previsto dal decreto Sostegni-ter, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. La risoluzione n. 13/E pubblicata ieri istituisce infatti il codice tributo che potrà essere utilizzato dalle aziende in possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione, indicati nel decreto Mise del 21 dicembre 2017.

 

Credito d’imposta a sostegno dei consumi

L’articolo 15 del decreto Sostegni-ter (Dl. n. 4/2022) ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore di quelle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all’attività svolta, per garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo dell’energia. Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

 

I requisiti per fruire del beneficio

Per poter accedere all’agevolazione è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019. Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.

Il codice tributo

Il codice tributo da utilizzare per usufruire del credito d’imposta è “6960”. Tale codice dovrà essere inserito nel modello F24 nella “sezione erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui l’esercente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Franco Metta