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Al via il ravvedimento operoso PolieCoERT

L’assemblea dei soci del consorzio ha deciso di reiterare come ultima opportunità il ravvedimento operoso PolieCo per poter contare su una base di consenso sempre più allargata e archiviare una volta per tutte quel contenzioso che negli ultimi anni ha in qualche modo condizionato l’attività di PolieCo.

Fino al 15 giugno il consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene offre a tutte le aziende, non ancora in regola con gli obblighi consortili la possibilità di ovviare a tali mancanze. Il provvedimento interessa non solo gli operatori che risultano ancora non iscritti ma anche tutte quelle aziende associate che siano incorse in irregolarità quali: mancata presentazione della dichiarazione periodica, mancato versamento dei contributi periodici e dichiarazioni periodiche false o inesatte.

Nel caso in cui le aziende decidano di aderire al ravvedimento operoso, le sanzioni già erogate dal consorzio nei loro confronti e previste dall’articolo 19 del regolamento verrebbero annullate. In caso contrario, le sanzioni continuerebbero a sussistere con gli aggiornamenti per gli ulteriori periodi.

Per regolarizzare le situazioni anomale riferite al periodo 1° maggio 1999-31 dicembre 2004 le aziende sono tenute a versare determinati importi. Gli importatori, i trasformatori di beni in polietilene, i produttori e gli importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene devono versare solo il 10% di quanto dovuto. Invece le imprese che effettuano raccolta, trasporto e stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene e le aziende che recuperano e riciclano i rifiuti di beni in polietilene, devono versare la quota forfettaria di 100 euro che diventano 500 euro, se le quantità annue di polietilene trattate superano le 5.000 tonnellate.

Le domande formulate su appositi modelli messi a disposizione dal consorzio e reperibili anche sul sito internet all’indirizzo www.polieco.it dovranno essere presentate a partire dal 15 aprile 2005 fino alla scadenza del 15 giugno 2005, complete della ricevuta di avvenuto versamento delle somme dovute. Per agevolare ulteriormente le aziende, i soggetti tenuti al versamento di importi superiori a 2.500 euro e fino a 10.000 euro possono versare tale eccedenza entro e non oltre il 15 settembre 2005; per versamenti eccedenti la somma di 10.000 euro, i soggetti obbligati possono versare tale ulteriore eccedenza entro e non oltre il 31 ottobre 2005.